Legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR).
Capo I
 Disposizioni di carattere generale
Art. 1
 (Finalità)
2. I servizi di sviluppo agricolo e rurale costituiscono l'insieme delle attività e dei soggetti che concorrono all'acquisizione e alla diffusione delle conoscenze per lo sviluppo integrato delle aree rurali e si articolano in attività di ricerca e sviluppo e in attività volte a fornire servizi per la promozione delle conoscenze alle imprese agricole.
3. La ricerca e sviluppo consiste nelle attività volte a favorire lo sviluppo e l'utilizzo delle conoscenze scientifiche per l'innovazione del comparto agricolo e agroalimentare.
4. I servizi per la promozione delle conoscenze consistono nell'informazione, nella consulenza e nell'assistenza specialistica e settoriale rivolta alla generalità degli operatori agricoli e sono finalizzati all'introduzione delle innovazioni tecnologiche e alla razionalizzazione della produzione attraverso una migliore gestione organizzativa dell'azienda, nonché alla diffusione e applicazione degli indirizzi della politica agricola comunitaria.
Art. 2
 (Programmazione del Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale)
1. La Regione promuove lo sviluppo integrato delle conoscenze scientifiche, dell'innovazione tecnologica, della qualificazione imprenditoriale e della valorizzazione del patrimonio rurale, fondando la propria azione sulla programmazione delle attività mediante il Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR) che, in armonia con il Piano strategico regionale, esplicita le attività di ricerca, sviluppo e servizi per la promozione delle conoscenze da attivare nel periodo di riferimento.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 2, comma 22, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Parole soppresse al comma 3 da art. 2, comma 22, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3 Parole soppresse al comma 4 da art. 2, comma 22, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 3
 (SISSAR)
4.L'ERSA cura il monitoraggio delle attività del SISSAR realizzate nel corso dell'esercizio ai fini della predisposizione degli indirizzi tecnici di cui all'articolo 2, comma 3.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 22, lettera d), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.