Art. 8
(Attività di sviluppo precompetitive)
1. Per attività di sviluppo precompetitive si intendono quelle per testare i prodotti, i processi e le conoscenze della ricerca fondamentale e applicata.
2. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), possono beneficiare del finanziamento nel limite di 100.000 euro, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c) e d).