Art. 7
(Ricerca applicata)
1. Per ricerca applicata si intende l'attività che mira ad acquisire nuove conoscenze per realizzare o migliorare i prodotti agricoli e i processi produttivi, attraverso attività volte alla creazione di nuove conoscenze o all'applicazione innovativa di conoscenze già disponibili.
2. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), possono beneficiare dei finanziamenti nella misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c) e d).