2.
I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), possono beneficiare dei finanziamenti nella misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili, purché:
a) il progetto sia di interesse generale per il settore e non provochi distorsione della concorrenza in altri settori;
b) sia data informazione e pubblicazione adeguata, con diffusione almeno a livello nazionale al fine di garantire che ogni operatore potenzialmente interessato possa conoscere lo stato di avanzamento della ricerca e possa richiedere la disponibilità dei risultati;
c) sia garantita la disponibilità dei risultati a eguali condizioni in termini di costo e di tempo a tutte le parti interessate, compreso il fruitore;
d) il progetto soddisfi le condizioni previste dall'allegato 2 (Sostegno interno: base per l'esonero degli impegni di riduzione) dell'allegato 1 A (Accordo sull'agricoltura) dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio approvato con la
decisione n. 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 23 dicembre 1994, n. L 336.