Legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR).
Art. 5
 (Spese ammissibili)
2.Qualora la spesa non sia imputabile esclusivamente all'attivitā di ricerca e sviluppo del singolo progetto ammesso a finanziamento, č considerata spesa ammissibile unicamente la quota ad esso riferita.
3.Non sono ammesse a finanziamento le spese sostenute anteriormente alla data di presentazione del progetto.
4. Le spese di cui al comma 1 si intendono al netto dell'IVA qualora il fruitore possa in qualche modo recuperare l'imposta ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Le spese di cui al comma 1 si intendono invece al lordo dell'IVA qualora il fruitore non abbia alcuno strumento per recuperare l'imposta stessa ai sensi della sopraindicata normativa comunitaria.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
2 Comma 4 sostituito da art. 3, comma 47, L. R. 12/2009