Legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR).
Art. 21
 (Norme finanziarie)
1. Nell'ambito del disposto di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, per le finalitā previste dall'articolo 4, comma 1, nell'unitā previsionale di base 11.3.330.1.370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, č istituito <<per memoria>> a decorrere dall'anno 2006, il capitolo 4008 (2.1.158.2.10.10) alla rubrica n. 330 - Servizio n. 219 - Credito agrario, cooperazione e sviluppo agricolo, con la denominazione <<Finanziamento all'Ersa per l'attivitā di ricerca in agricoltura>>.
2. Nell'ambito del disposto di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, per le finalitā previste dall'articolo 10, comma 1, č autorizzata la spesa complessiva di 3.830.000 euro, suddivisa in ragione di 1.915.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a carico dell'unitā previsionale di base 11.3.330.1.370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008, con riferimento al capitolo 4007 (2.1.163.2.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 219 - Credito agrario, cooperazione e sviluppo agricolo, con la denominazione <<Finanziamenti per la promozione delle conoscenze in agricoltura>> e con lo stanziamento complessivo di 3.830.000 euro, suddiviso in ragione di 1.915.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
4. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto dell'articolo 16, comma 4, fanno carico all'unitā previsionale di base 52.2.330.1.1624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9806 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.