Art. 18
(Aggiornamento e qualificazione professionale dei tecnici)
1.Per la formazione del personale tecnico che svolge le attivitą di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), l'ERSA istituisce periodicamente specifici corsi di aggiornamento e di qualificazione professionale nell'ambito della propria attivitą istituzionale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 22, lettera n), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.