Art. 13
(Intensità del finanziamento)
1.
L'intensità del finanziamento è predeterminata annualmente dal SISSAR per singola attività e non deve in ogni caso essere superiore all'80 per cento delle spese ammissibili, elevabile fino al 100 per cento per particolari casistiche di volta in volta individuate nel documento di programmazione di cui all'articolo 2.
a)
( ABROGATA )
b)
( ABROGATA )
b bis)
( ABROGATA )
1 bis. Per i progetti riguardanti le attività di trasformazione o di commercializzazione di prodotti agricoli, l'intensità del finanziamento non può essere superiore al 50 per cento. Gli enti erogatori possono, inoltre, presentare progetti riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione in collaborazione con le imprese interessate che ne sostengono integralmente i costi. In questo caso la Regione può intervenire a sostegno dei costi sostenuti dalle imprese, previa loro richiesta, con aiuti erogati a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con una percentuale dell'80 per cento delle spese ammissibili, elevabile al 95 per cento per particolari casistiche di volta in volta individuate nel documento di programmazione di cui all'articolo 2. In questo caso il contributo viene liquidato al soggetto erogatore in nome e per conto del fruitore, con delega alla riscossione diretta da parte del fruitore al soggetto erogatore.
2.I fruitori sono tenuti a partecipare con proprie risorse finanziarie ai costi dell'attività di servizi per la promozione delle conoscenze nella misura predeterminata dal SISSAR.
3. Il finanziamento può essere erogato anche in via anticipata, in misura non superiore all'80 per cento dell'importo previsto, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa dell'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
5 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 57, lettera d), L. R. 17/2008
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 57, lettera e), L. R. 17/2008
7 Comma 1 bis sostituito da art. 3, comma 57, lettera f), L. R. 17/2008
8 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 58, L. R. 17/2008
9 Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 48, L. R. 12/2009
10 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 48, L. R. 12/2009
11 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 48, L. R. 12/2009
12 Lettera b bis) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 48, L. R. 12/2009
13 Parole soppresse al comma 3 da art. 107, comma 1, L. R. 26/2012
14 Parole sostituite al comma 1 bis da art. 2, comma 103, L. R. 27/2014
15 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 22, lettera i), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
16 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 12, comma 1, L. R. 6/2021