1.Possono beneficiare dei servizi per la promozione delle conoscenze di cui all'articolo 10, comma 1:
a) le imprese agricole singole e associate con unità tecnico-economica situata prevalentemente sul territorio regionale, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese, di cui all' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese);