Legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR).
Art. 4
 (Attività di ricerca e sviluppo)
3. La comprovata qualificazione dei soggetti privati nel settore della ricerca e della sperimentazione di cui al comma 2, lettera b), è accertata tenuto conto, per le persone giuridiche, della disponibilità di strutture, attrezzature, risorse umane e professionalità adeguate, nonché delle finalità istituzionali e dell'organizzazione aziendale; per le persone fisiche, delle precedenti esperienze di studio, ricerca e sperimentazione.
4. I risultati delle attività finanziate sono resi disponibili per tutte le imprese secondo criteri non discriminatori e senza ulteriori oneri per la Regione che può utilizzarli per finalità interne.
5. Al finanziamento degli interventi previsti dal comma 1 si provvede, a decorrere dall'anno 2007, con lo stanziamento individuato dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 23 sexies della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), come inserito dall'articolo 33, comma 2, della legge regionale 26/2005, in sede di riparto dei fondi annualmente iscritti sul <<Fondo per gli interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico>> di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d) sexies, della legge regionale 7/1999, come aggiunta dall'articolo 33, comma 1, della legge regionale 26/2005.