Art. 1
1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'anno 2006, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A) con riferimento ai capitoli del documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio per l'anno medesimo.