Legge regionale 18 gennaio 2006 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2006).

Art. 2 bis

(Deduzioni dall'imponibile dell'imposta sulle attività produttive applicabili nel territorio regionale)

(1)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2019, ai soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che assumono a tempo indeterminato, nel territorio regionale, soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di crisi aziendale, spetta una deduzione dall'imponibile Irap, nelle misure previste dal comma 2.

2. La deduzione prevista dal comma 1 è pari a:

a) 20.000 euro su base annua per ogni unità lavorativa dipendente assunta avente un'età non superiore a venticinque anni;

b) 30.000 euro su base annua per ogni unità lavorativa dipendente assunta avente un'età compresa tra i venticinque e i quarantacinque anni;

c) 40.000 euro su base annua per ogni unità lavorativa dipendente assunta avente un'età superiore a quarantacinque anni.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 spetta per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione e per i due successivi periodi d'imposta a condizione che sia mantenuto il livello occupazionale che l'azienda aveva al momento dell'assunzione agevolata.

4. Per soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di crisi aziendale di cui al comma 1 si intendono coloro i quali siano disoccupati e abbiano perso la propria occupazione nei quarantotto mesi precedenti la data di assunzione a seguito di uno dei seguenti eventi:

a) licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro);

b) licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali);

c) dimissioni per giusta causa del lavoratore, determinate dalla mancata corresponsione della retribuzione o di ogni altra somma o indennità dovuta in relazione al rapporto di lavoro, dalla mancata regolarizzazione della posizione contributiva o dall'omesso versamento dei contributi previdenziali.

(2)

5. La deduzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 spetta a condizione che i soggetti passivi incrementino il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero di lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente.

6. La deduzione stabilita dal comma 1 è aggiuntiva rispetto a quelle spettanti nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale.

7. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), su proposta dell'Assessore competente in materia di finanze, sono stabiliti criteri e modalità per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1.

8. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", oppure al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, oppure al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Note:

Articolo aggiunto da art. 14, comma 6, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Parole sostituite al comma 4 da art. 65, comma 1, L. R. 9/2019