Legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2006).
Art. 4
 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)
1. Gli enti locali compartecipano ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per le quote di seguito determinate:
2.L'importo definitivo delle quote di compartecipazione ai tributi riscossi è accertato in sede di assestamento del bilancio regionale dell'anno successivo; con la stessa legge di assestamento sono determinati gli importi e le modalità conseguenti all'eventuale conguaglio, positivo o negativo.
3.Per l'anno 2006 le quote di compartecipazione ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale da devolvere agli enti locali sono determinate, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nella misura di 395.600.000 euro, incrementate di una assegnazione straordinaria di 19.426.123 euro.
4.Le assegnazioni di cui al comma 3, ammontanti complessivamente a 415.026.123 euro, sono attribuite ai sensi di quanto disposto dai commi da 5 a 8, dai commi da 12 a 16 e dal comma 29.
6. Le assegnazioni sono attribuite ai Comuni:
c) per 7.079.343 euro a favore dei Comuni per l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata di servizi tra enti locali, da assegnare secondo criteri e modalità definiti con il Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia); solo per l'anno 2006 una quota dello stanziamento può essere destinata al finanziamento delle convenzioni stipulate tra Comuni al di fuori di una stessa associazione intercomunale e delle convenzioni stipulate dai Comuni con la Comunità montana della quale fanno parte, con priorità nell'assegnazione delle risorse per i Comuni interamente montani e per quelli parzialmente montani e non montani con popolazione fino a tremila abitanti;
d) per 3.500.000 di euro al fine di contenere le tariffe, a titolo di concorso negli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto per l'affidamento a soggetti esterni di servizi non commerciali per i quali è previsto un corrispettivo da parte dell'utenza, da ripartirsi in misura pari agli otto decimi dell'ammontare degli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto sostenuti nel 2005; in caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale;
g) per 1.078 euro a favore del Comune di Moggio Udinese a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego per il personale assegnato alla casa di riposo <<E. Tolazzi>>;
h) per euro 54.000 a favore dei Comuni che, nell'anno 2005, hanno beneficiato del fondo di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge regionale 1/2005, da assegnare in misura pari agli oneri sostenuti per il personale in aspettativa sindacale retribuita nell'anno 2005, al netto di quanto già assegnato dalla Regione, a medesimo titolo, nell'anno 2005; in caso di insufficienza del fondo l'assegnazione è ridotta in misura proporzionale;
i) per euro 542.000 a favore dei Comuni che, nell'anno 2006, sostengono oneri relativi alla concessione ai propri dipendenti di aspettativa sindacale retribuita, da assegnare secondo criteri e modalità definiti con regolamento; la quota residuata dopo tale riparto è destinata, prioritariamente, al saldo della quota di cui alla lettera h), e la parte ulteriormente residua va a incrementare il fondo di cui al comma 15.
7.Per i Comuni ai quali, nel riparto di cui al comma 6, lettera a), spetta complessivamente un'assegnazione inferiore al 95 per cento di quanto loro assegnato quale trasferimento ordinario 2005 ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 1/2005, l'assegnazione complessiva per ciascuno di essi, determinata secondo i criteri indicati al comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), è incrementata della quota necessaria a raggiungere un'assegnazione pari al 95 per cento dei trasferimenti ordinari 2005.
8.Per i Comuni ai quali, nel riparto di cui al comma 6, lettera a), spetta complessivamente un'assegnazione superiore al trasferimento ordinario 2005 ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 1/2005, la quota di cui al comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), è assegnata in misura pari all'assegnazione dei trasferimenti ordinari 2005, incrementata del 5 per cento della differenza tra l'assegnazione complessiva di cui al comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), e quella dei trasferimenti ordinari 2005.
9.La quota eventualmente residuata dopo il riparto dei trasferimenti ordinari di cui al comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), è assegnata per il 90 per cento sulla base dei criteri definiti con il Piano di valorizzazione territoriale di cui al comma 6, lettera c), per il 10 per cento a titolo di compensazione per situazioni particolari dei Comuni, secondo criteri e modalità definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 31.
10.Il riparto del fondo di cui al comma 6, lettera d), è disposto a favore di ciascun Comune la cui domanda di assegnazione, indicante il totale complessivo degli oneri IVA sostenuti nel 2005, corredata di relativa autocertificazione a firma del responsabile del servizio finanziario, pervenga al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali entro e non oltre il termine del 30 aprile 2006; in relazione ai servizi esternalizzati, si considerano solo i contratti aventi a oggetto servizi non commerciali, intendendosi per tali quelli assoggettati all'imposta sul valore aggiunto che, ove prestati dai Comuni, sarebbero considerati esenti ovvero non rientrerebbero nel campo d'applicazione dell'imposta medesima; sono esclusi i servizi relativi al trasporto pubblico locale.
11.Il riparto del fondo di cui al comma 6, lettera h), è disposto a favore di ciascun Comune la cui domanda, indicante il personale in aspettativa sindacale retribuita e gli oneri sostenuti nel 2005, al netto della quota di perequazione a carico della Regione, pervenga al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali entro e non oltre il termine del 30 aprile 2006.
14.L'assegnazione di cui al comma 6, lettera e), spettante al Comune di Moggio Udinese è incrementata di 22.750 euro che viene corrispondentemente detratta dall'assegnazione di cui al comma 12, lettera b), spettante alla Comunità montana Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale per il personale della casa di riposo <<E. Tolazzi>> transitato a decorrere dal 30 marzo 2003 dalla citata Comunità montana al Comune di Moggio Udinese.
15.Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 208.000 euro per il concorso negli oneri che gli enti medesimi sostengono nell'anno 2006, relativi alla concessione ai propri dipendenti di aspettativa sindacale retribuita, da assegnare secondo criteri e modalità definiti con regolamento.
16.Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 10.365.338 euro a titolo di definitivo concorso negli oneri sostenuti negli anni precedenti o da sostenere nel 2006, derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego; l'assegnazione è concessa secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento che tenga conto del turn over e dei conseguenti conguagli.
17.Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 3.217.125,53 euro a titolo di definitivo concorso negli oneri sostenuti negli anni precedenti o da sostenere nel 2006, derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego; l'assegnazione è concessa secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento che tenga conto del turn over e dei conseguenti conguagli.
18.Le assegnazioni previste dal comma 5, lettera a), dal comma 12, lettera a), e dal comma 13, lettera a), sono erogate in due rate per le Comunità montane e per la Comunità collinare del Friuli e in quattro rate per le Province; la prima rata deve essere erogata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; la seconda rata entro un mese dalla data d'approvazione della legge regionale d'assestamento di bilancio per l'anno 2006; la terza e la quarta entro il mese di novembre, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e di crescita.
19. L'assegnazione di cui al comma 6, lettera a), è erogata con le seguenti modalità e tempi, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale:
a) per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti in due rate; la prima delle quali pari al 60 per cento del 95 per cento del trasferimento ordinario dell'anno 2005 di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 1/2005, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; la seconda è disposta in misura corrispondente al trasferimento ordinario di cui al comma 6, lettera a), con i correttivi di cui ai commi 7 e 8 al netto di quanto già assegnato quale prima rata, entro sessanta giorni dall'approvazione della legge regionale di assestamento di bilancio per l'anno 2006;
b) per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti in quattro rate, le prime tre pari ciascuna al 30 per cento del 95 per cento del trasferimento ordinario dell'anno 2005 di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 1/2005, la quarta rata è disposta in misura corrispondente al trasferimento ordinario di cui al comma 6, lettera a), con i correttivi di cui ai commi 7 e 8, al netto di quanto già assegnato con le precedenti tre rate; la prima rata verrà erogata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; la seconda entro sessanta giorni dall'approvazione della legge regionale di assestamento di bilancio per l'anno 2006; la terza e la quarta rata entro il mese di novembre.
20.Le assegnazioni previste dal comma 5, lettere b) e c), dal comma 6, lettere b), d), e), f), g), e h), dal comma 12, lettere b) e c), e dal comma 13, lettere b) e c), sono erogate in unica soluzione entro il mese di agosto 2006, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e di crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.
21.Le assegnazioni previste dal comma 13 sono erogate senza l'obbligo dell'effettivo e dimostrato fabbisogno di cassa.
22.Le assegnazioni previste dai commi da 5 a 17 non sono soggette a vincoli né a rendicontazione.
23.Per le finalità previste dal comma 5, lettera a), dal comma 6, lettere a), b), c), d), h) e i), dal comma 12, lettera a), dal comma 13, lettera a), e dal comma 15, è autorizzata la spesa complessiva di 380.525.919 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1573 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
25.Gli oneri derivanti dal comma 5, lettera c), dal comma 6, lettere f) e g), dal comma 12, lettera c), e dal comma 13, lettera c), di 7.074.108 euro e dal comma 16 di 10.365.338 euro, autorizzati con l'articolo 2, comma 33, della legge regionale 1/2004, con l'articolo 2, comma 30, della legge regionale 1/2005 e con l'articolo 2, comma 26, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), continuano a far carico all'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1642 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
27.Per le finalità connesse al concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego è autorizzata la spesa complessiva di 16.349.308 euro suddivisa in ragione di 427.800 euro per l'anno 2007 e di 15.921.508 euro per l'anno 2008 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008, con riferimento al capitolo 1641 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
28.Per le finalità connesse al definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, è autorizzata la spesa complessiva di 17.439.446 euro per l'anno 2008 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2006-2008, con riferimento al capitolo 1642 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
29.L'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province, per l'anno 2006, un fondo di 1.139.250 euro, quale trasferimento per le spese che le stesse sostengono per la gestione dei beni messi a loro disposizione ai sensi dell'articolo 2, comma 8, delle legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), ripartito in misura pari alle assegnazioni attribuite alle medesime Province nell'anno 2005 ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettera c), della legge regionale 1/2005; l'erogazione è disposta in unica soluzione entro il mese di agosto 2006; l'assegnazione non è soggetta a rendicontazione.
30.Per le finalità di cui al comma 29 è autorizzata la spesa di 1.139.250 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1645 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
31.Ai Comuni è attribuita un'assegnazione di 400.000 euro per la compensazione a favore di particolari situazioni, secondo criteri e modalità da definirsi con deliberazione della Giunta regionale con particolare riguardo ai Comuni con minore dimensione demografica, nonché quelli soggetti a intensi flussi turistici stagionali.
32.Per le finalità di cui al comma 31 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1575 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
33.In attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 20, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), l'Amministrazione regionale eroga ai Comuni assegnazioni compensative dei minori introiti derivanti dai provvedimenti statali di esenzione in materia di imposta comunale sulla pubblicità ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)), per un importo complessivo corrispondente ai trasferimenti a tale titolo disposti dallo Stato. L'assegnazione è disposta, relativamente ai minori introiti dell'anno 2002, in misura proporzionale ai minori introiti già oggetto di dichiarazione ai sensi della normativa statale, per complessivi 1.804.983,25 euro, e ai minori introiti degli anni 2003, 2004 e 2005 per i Comuni per i quali lo Stato non ha già provveduto ad assegnare le quote spettanti, ammontanti a 8.986,29 euro.
34.Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di 1.813.969,54 euro per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.536 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni dal 2006 al 2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1580 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
35.Dall'anno 2006 l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare annualmente ai Comuni assegnazioni compensative dei minori introiti derivanti dai provvedimenti statali di esenzione in materia di imposta comunale sulla pubblicità per un importo complessivo corrispondente ai trasferimenti a tale titolo disposti dallo Stato e da ripartire in misura proporzionale a quanto assegnato ai sensi del comma 33.
36.Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa complessiva di 5.414.949,75 euro, suddivisa in ragione di 1.804.983,25 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.536 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni dal 2006 al 2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1599 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
37.In aderenza a quanto previsto dall'articolo 2, comma 54, della legge regionale 1/2005, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni di Codroipo, Cormons e Zuglio un contributo straordinario, rispettivamente di 40.000 euro, 50.000 euro e 70.000 euro al fine di sostenere le attività connesse alla gestione museale, agli scavi archeologici o alla riqualificazione e valorizzazione delle zone adiacenti alle aree archeologiche vincolate.
38.Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di 160.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1654 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
39.L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Chiusaforte un contributo straordinario di 60.000 euro, a sostegno delle spese di primo intervento, di riqualificazione dell'area sulla quale insistono gli alloggi prefabbricati comunali sita in località Piani di Sotto e interessata dall'incendio del 30 novembre 2005.
40.Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1655 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
41.L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tolmezzo un contributo straordinario di 50.000 euro per iniziative di carattere culturale e di socializzazione a favore della popolazione scolastica della Carnia da attuarsi anche con la collaborazione degli Istituti comprensivi e dei Comuni del territorio, con priorità per i Comuni territorialmente più marginali rispetto a Tolmezzo.
42.Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1660, del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
43.L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in unica soluzione all'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) sezione del Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario di 40.000 euro per il perseguimento delle finalità istituzionali.
44.Per le finalità di cui al comma 43 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1692 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
46.L'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, d'intesa con la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, attiva il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, attraverso delle rilevazioni, con modalità e termini fissati nel regolamento di cui al comma 45.
47.Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 45 le Province, le Comunità montane e i Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.
49.La realizzazione del programma di eventi formativi di cui all'articolo 2, comma 13, della legge regionale 15/2005 è effettuata mediante stipulazione di accordo di programma con le associazioni degli enti locali del Friuli Venezia Giulia, cui sono trasferite le risorse necessarie, da impiegare per iniziative formative attuate prioritariamente da proprie strutture specializzate. Il programma di formazione è integrato con la previsione di iniziative di formazione del personale della polizia municipale nel settore della polizia amministrativa e della sicurezza urbana, nonché del personale addetto agli uffici di controllo interno.
50.Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.
Note:
1 Parole sostituite al comma 45 da art. 46, comma 5 quater, L. R. 1/2006
2 Parole sostituite al comma 48 da art. 46, comma 5 quater, L. R. 1/2006
3 Parole sostituite al comma 6 da art. 2, comma 8, L. R. 12/2006
4 Parole sostituite al comma 6 da art. 2, comma 16, L. R. 12/2006