Art. 10
(Copertura finanziaria)
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, e dagli articoli da 4 a 9, e alle riduzioni di entrata previste dall'articolo 1, comma 1, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, e dagli articoli da 4 a 9 medesimi e degli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 1.