Legge regionale 09 gennaio 2006 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 19/12/2019

Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 46

(Norme transitorie e finali)

(2)(16)

1.

( ABROGATO )

(4)

2.

( ABROGATO )

(5)

3.

( ABROGATO )

(6)

4.

( ABROGATO )

(7)

5. Il Consorzio Comunità collinare del Friuli è equiparato alle associazioni intercomunali ai fini dell'applicazione del capo VI del titolo II ed è tenuto a conservare la composizione costituita esclusivamente da Comuni, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 24. Il Consorzio adegua il proprio statuto alla disciplina di cui agli articoli 22, comma 1, e 25 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

(12)(13)

5 bis. Al fine di consentire al maggior numero di Comuni di concorrere alla assegnazione delle risorse del Piano di valorizzazione territoriale costituendo una idonea forma associativa, i tre quarti dei Comuni di una provincia, anche non contermini possono costituire una associazione intercomunale.

(1)(8)(9)(14)

5 ter. Al fine di consentire al Comune di Forgaria nel Friuli di concorrere alla assegnazione delle risorse del Piano di valorizzazione territoriale nell'ambito della forma associativa più appropriata ad assicurare l'integrazione funzionale con i Comuni contermini, è estesa a favore del medesimo Comune la facoltà di cui al comma 3 dell'articolo 25.

(3)(15)

5 quater. Ovunque ricorra l'espressione "Assemblea delle Autonomie locali" questa è sostituita con "Consiglio delle autonomie locali".

(10)

5 quinquies. Nella regione Friuli Venezia Giulia la funzione di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo di cui all'articolo 18 del decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, è esercitata:

a) per i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti tramite una delle forme associative previste dagli articoli 21, 22 e 23;

b) per i Comuni con popolazione pari o superiore a cinquemila abitanti in forma singola o tramite una delle forme associative previste dagli articoli 21, 22 e 23.

(11)

Note:

Comma 5 bis aggiunto da art. 1, comma 82, L. R. 30/2007

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 49, comma 3, L. R. 18/2015 , relativamente ai commi 5, 5 bis e 5 ter.

Comma 5 ter aggiunto da art. 1, comma 82, L. R. 30/2007

Comma 1 abrogato da art. 11, comma 33, L. R. 17/2008

Comma 2 abrogato da art. 11, comma 33, L. R. 17/2008

Comma 3 abrogato da art. 11, comma 33, L. R. 17/2008

Comma 4 abrogato da art. 11, comma 33, L. R. 17/2008

Comma 5 bis sostituito da art. 11, comma 34, L. R. 17/2008

Comma 5 bis interpretato da art. 12, comma 28, L. R. 12/2009

10  Comma 5 quater aggiunto da art. 2, comma 4, L. R. 17/2010

11  Comma 5 quinquies aggiunto da art. 12, comma 34, L. R. 22/2010

12  Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 40, comma 1, L. R. 26/2014

13  Comma 5 abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014

14  Comma 5 bis abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014

15  Comma 5 ter abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014

16  I commi 5, 5 bis e 5 ter continuano ad applicarsi alle forme associative esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 26/2014, fino al loro scioglimento o alla loro trasformazione, come disposto all'art. 10, c. 46, L.R. 27/2014.

Art. 47

(Pubblicazione)

1. Il testo della presente legge è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione preceduto da un sommario contenente il numero e la rubrica degli articoli e delle partizioni interne.

Art. 48

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 32, comma 4, è autorizzata la spesa di 2.500 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.370.1.1599, denominata <<Consiglio delle autonomie locali>>, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1652 (1.1.142.2.01.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 370 - Servizio assemblea autonomie locali (n. 237) - con la denominazione <<Oneri per il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali e per studi e ricerche>> e con lo stanziamento di 2.500 euro per l'anno 2005.

2. Per le finalità previste dall'articolo 45 è autorizzata la spesa di 6.500 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.370.1.1645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1643 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con lo stanziamento di 6.500 euro per l'anno 2005.

3. All'onere di 2.500 euro per l'anno 2005 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 6.3.370.2.1030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 791 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è ridotto di pari importo, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

4. All'onere di 6.500 euro per l'anno 2005 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 si fa fronte mediante storno di pari importo dalle unità previsionali di base del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi come di seguito specificato:

a) 2.500 euro per l'anno 2005 dall'unità previsionale di base 6.3.370.2.1030, con riferimento al capitolo 791;

b) 4.000 euro per l'anno 2005 dall'unità previsionale di base 1.3.370.1.17 con riferimento al capitolo 1680.

4 bis. A decorrere dall'anno 2008 gli oneri previsti per le finalità dell'articolo 45, comma 7, fanno carico all' unità di bilancio 10.1.1.1162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

(1)

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 41 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.370.1.479 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9811 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

5 bis. A decorrere dall'anno 2008 gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 41 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.3420 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

(2)

Note:

Comma 4 bis aggiunto da art. 1, comma 74, L. R. 30/2007

Comma 5 bis aggiunto da art. 1, comma 75, L. R. 30/2007

Art. 49

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

a) gli articoli 8 (Disposizioni concernenti le Comunità montane), 9 (Disposizioni particolari per l' area metropolitana di Trieste), 12 (Trasferimento di funzioni), 16 (Procedure per l'esercizio delle funzioni trasferite), 17 (Delega di funzioni), 18 (Funzione di indirizzo e coordinamento), 19 (Carattere degli atti emessi in attuazione di funzioni trasferite o delegate), 20 (Revoca di funzioni), 21 (Intervento sostitutivo), 22 e 23 (Istituzione della Conferenza permanente Regione - Enti locali), della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali);

b) l'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 novembre 1989, n. 42 (Integrazioni e modifiche della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, recante: <<Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali>>);

c) l'articolo 4 (Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10), comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 (Legge finanziaria 1993);

d) l'articolo 16 (Altre norme contabili), commi 36, 37, 38, 39, 40 e 41, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);

e) l'articolo 2 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali), commi 19, 22, 23, 24, 25 e 26 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000);

f) la legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle autonomie locali);

g) gli articoli 25 (Esercizio associato delle funzioni comunali dei Comuni facenti parte dei Comprensori montani), 27 (Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi agli enti locali), e 41 (Modifiche alla legge regionale 15/2001), della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);

h) l'articolo 1 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali), comma 35, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali);

i) l'articolo 2 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali), comma 38, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005).

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali), commi 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003) sono abrogate a far data dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina dei componenti dell'Osservatorio di cui all'articolo 45.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano comunque ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino ad esaurimento degli stessi.