Legge regionale 09 gennaio 2006, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 19/12/2019

Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.
TITOLO V
 NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 46
Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 1, comma 82, L. R. 30/2007
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 49, comma 3, L. R. 18/2015 , relativamente ai commi 5, 5 bis e 5 ter.
3 Comma 5 ter aggiunto da art. 1, comma 82, L. R. 30/2007
4 Comma 1 abrogato da art. 11, comma 33, L. R. 17/2008
5 Comma 2 abrogato da art. 11, comma 33, L. R. 17/2008
6 Comma 3 abrogato da art. 11, comma 33, L. R. 17/2008
7 Comma 4 abrogato da art. 11, comma 33, L. R. 17/2008
8 Comma 5 bis sostituito da art. 11, comma 34, L. R. 17/2008
9 Comma 5 bis interpretato da art. 12, comma 28, L. R. 12/2009
10 Comma 5 quater aggiunto da art. 2, comma 4, L. R. 17/2010
11 Comma 5 quinquies aggiunto da art. 12, comma 34, L. R. 22/2010
12 Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 40, comma 1, L. R. 26/2014
13 Comma 5 abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014
14 Comma 5 bis abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014
15 Comma 5 ter abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014
16 I commi 5, 5 bis e 5 ter continuano ad applicarsi alle forme associative esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 26/2014, fino al loro scioglimento o alla loro trasformazione, come disposto all'art. 10, c. 46, L.R. 27/2014.
Art. 48
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 32, comma 4, è autorizzata la spesa di 2.500 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.370.1.1599, denominata <<Consiglio delle autonomie locali>>, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1652 (1.1.142.2.01.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 370 - Servizio assemblea autonomie locali (n. 237) - con la denominazione <<Oneri per il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali e per studi e ricerche>> e con lo stanziamento di 2.500 euro per l'anno 2005.
2. Per le finalità previste dall'articolo 45 è autorizzata la spesa di 6.500 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.370.1.1645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1643 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con lo stanziamento di 6.500 euro per l'anno 2005.
3. All'onere di 2.500 euro per l'anno 2005 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 6.3.370.2.1030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 791 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è ridotto di pari importo, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 41 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.370.1.479 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9811 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1 Comma 4 bis aggiunto da art. 1, comma 74, L. R. 30/2007
2 Comma 5 bis aggiunto da art. 1, comma 75, L. R. 30/2007
Art. 49
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:
b) l'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 novembre 1989, n. 42 (Integrazioni e modifiche della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, recante: <<Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali>>);
f) la legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle autonomie locali);
2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali), commi 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003) sono abrogate a far data dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina dei componenti dell'Osservatorio di cui all'articolo 45.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano comunque ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino ad esaurimento degli stessi.