Legge regionale 09 gennaio 2006, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 19/12/2019

Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.
TITOLO II
 SISTEMA ISTITUZIONALE DEI POTERI PUBBLICI
Capo I
 Regione, Province e Comuni
Art. 8
1. Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. La Provincia è l'ente locale che rappresenta e cura gli interessi di area vasta della propria comunità e ne promuove lo sviluppo.
3. I Comuni e le Province informano la loro attività istituzionale al principio di leale collaborazione e si impegnano alla cooperazione istituzionale nello svolgimento delle loro funzioni.
4. I Comuni e le Province hanno autonomia statutaria e regolamentare, organizzativa e finanziaria, ed esercitano poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
5. I Comuni e le Province sono titolari delle funzioni fondamentali a essi riconosciute e di quelle ulteriori, conferite loro con legge.
7. Le leggi con cui la Regione conferisce le funzioni amministrative possono anche definire le condizioni per l'esercizio in forma associata delle medesime.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 52, L. R. 12/2009
Capo II
 Città metropolitane e comunità montane
Art. 9
 (Città metropolitane)
1. Con legge regionale possono istituirsi città metropolitane nelle zone comprendenti i Comuni capoluogo di provincia e altri eventuali Comuni territorialmente contigui i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali, a condizione che la popolazione risultante non sia inferiore a 200.000 abitanti.
2. I Comuni che non rientrano nella città metropolitana continuano a costituire la originaria provincia di cui facevano parte a condizione che la circoscrizione provinciale risultante dalla modifica derivante dall'istituzione della città metropolitana possieda i presupposti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali). In mancanza di tali presupposti, i Comuni che non rientrano nella città metropolitana sono aggregati ad altra provincia esistente; qualora tale aggregazione non fosse possibile per mancanza di continuità territoriale, i consigli comunali di detti Comuni deliberano a maggioranza dei due terzi dei propri componenti la partecipazione o meno alla città metropolitana. In caso negativo, non si fa seguito al procedimento per l'istituzione della città metropolitana.
4. Entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta, la Giunta regionale presenta un apposito disegno di legge avente per oggetto l'istituzione della città metropolitana. La consultazione delle popolazioni interessate è effettuata secondo le norme previste dalla legge regionale di cui all'articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale di autonomia.
5. L'approvazione della legge istitutiva di una città metropolitana comporta la contestuale modificazione delle circoscrizioni provinciali e comunali interessate, nonché la successione della città metropolitana alla provincia.
6. La legge istitutiva della città metropolitana prevede le modalità di successione nei rapporti giuridici e patrimoniali tra gli enti locali interessati, nonché norme transitorie per la completa attivazione del nuovo ente locale, ivi comprese le procedure per l'elezione dei nuovi organi di governo.
7. Per gli organi, le elezioni e il funzionamento delle città metropolitane si applicano, in quanto compatibili, le norme per i Comuni.
8. Per lo svolgimento dei servizi di competenza statale si applica la normativa statale vigente.
10. La legge istitutiva della città metropolitana può prevedere, tenuto conto dell'ipotesi di riparto di cui al comma 3, lettera b), il conferimento di ulteriori funzioni al nuovo ente locale.
Art. 10
1. Il Friuli Venezia Giulia tutela e valorizza il territorio montano quale patrimonio della comunità regionale, perseguendo e sostenendo, in particolare, lo sviluppo economico e sociale di tali aree.
2. Le comunità montane sono enti locali territoriali, dotati di autonomia statutaria, istituiti per la valorizzazione delle zone montane e per la promozione dell'esercizio associato di funzioni comunali.
5. Le comunità montane elaborano piani di sviluppo del territorio al fine di valorizzare le zone montane e coordinano la loro attuazione.
6. La legge regionale stabilisce la delimitazione territoriale e i principi dell'ordinamento delle comunità montane e definisce le funzioni esercitate dagli enti locali operanti nel territorio montano.
7. Per quanto non disciplinato dalla legge, trovano applicazione nei confronti delle comunità montane le disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione dei Comuni del Friuli Venezia Giulia.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 7, L. R. 33/2015
Capo III
 Potestà normativa degli enti locali
Art. 12
 (Statuti)
1. I Comuni e le Province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con l'osservanza dei principi fissati dalla legislazione regionale in materia di elezioni, organi di governo e funzioni fondamentali, nonché in materia di organizzazione pubblica, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, le garanzie delle minoranze, le forme di partecipazione popolare, nonché le condizioni per assicurare pari opportunità tra uomo e donna anche in ordine alla presenza negli organi collegiali dell'ente.
3. Gli statuti e le relative modificazioni sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi, arrotondati per eccesso, dei componenti assegnati al consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni; in tal caso gli statuti e le relative modificazioni sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, computando a tale fine anche la votazione espressa nella prima seduta.
4. Gli statuti e le relative modificazioni sono affissi all'albo pretorio dell'ente locale per quindici giorni consecutivi e trasmessi alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, che ne cura la pubblicazione sul sito informatico istituzionale della Regione.
5. La Regione cura la raccolta e la conservazione degli statuti degli enti locali e assicura adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.
Note:
1 Parole sostituite al comma 6 da art. 1, comma 1, L. R. 10/2016
2 Parole soppresse al comma 6 da art. 1, comma 1, L. R. 10/2016
Capo IV
 Funzioni amministrative
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2019
Capo V
 Esercizio coordinato di funzioni e gestione associata di servizi tra enti locali
Art. 20
2. Gli atti relativi alla costituzione e alla modificazione delle forme collaborative sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.
Note:
1 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 33, comma 1, L. R. 14/2011
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 49, comma 3, L. R. 18/2015
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 3/2012 nel testo modificato da art. 23, comma 1, L. R. 26/2012
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 5, L. R. 15/2014
5 Articolo abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014
6 L'articolo continua ad applicarsi alle forme associative esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 26/2014, fino al loro scioglimento o alla loro trasformazione, come disposto all'art. 10, c. 46, L.R. 27/2014.
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 25 bis, L. R. 17/2008
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 25, comma 1, L. R. 14/2011
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 49, comma 3, L. R. 18/2015
4 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2019
Art. 22
1. Le associazioni intercomunali, finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi, sono costituite da Comuni contermini inseriti in contesti omogenei dal punto di vista territoriale e socio-economico e non ricompresi nel territorio di altra associazione e sono dotate di uffici comuni.
2. Le associazioni intercomunali sono costituite per un periodo non inferiore a sei anni.
3. Le associazioni intercomunali sono costituite con deliberazioni conformi dei consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta dei componenti, con le quali viene approvata la convenzione quadro.
6. La convenzione quadro trova applicazione mediante convenzioni attuative, fra tutti o alcuni dei Comuni associati, approvate dalle giunte comunali nonché mediante gli atti regolamentari e programmatori dei Comuni.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 25 bis, L. R. 17/2008
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 49, comma 3, L. R. 18/2015
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 25, comma 1, L. R. 14/2011
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 36, L. R. 27/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013., sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 11, comma 5, lettera g), L. R. 5/2013
5 Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 2, L. R. 5/2013 .Le disposizioni di cui al comma 1 bis trovano applicazione dall'anno 2013, come stabilito dal comma 3 del medesimo art. 11 L.R. 5/2013.
6 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 40, comma 1, L. R. 26/2014
7 Articolo abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014
8 L'articolo continua ad applicarsi alle forme associative esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 26/2014, fino al loro scioglimento o alla loro trasformazione, come disposto all'art. 10, c. 46, L.R. 27/2014.
Art. 23
2. Le unioni di Comuni sono costituite per un periodo non inferiore a sei anni.
3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione di Comuni sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni. L'istituzione dell'unione di Comuni decorre dalla data di stipulazione dell'atto costitutivo, qualora non diversamente previsto dall'atto medesimo.
4. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le loro competenze, le modalità per la loro costituzione, la sede, l'ordinamento finanziario. Lo statuto definisce, altresì, le procedure conseguenti allo scioglimento dell'unione o al recesso da parte di uno dei Comuni partecipanti.
5. Il segretario dell'unione svolge le funzioni di segreteria anche per i Comuni facenti parte dell'unione.
6. I Comuni costituiti in unione definiscono con deliberazione consiliare la quota annua delle proprie entrate da versare all'unione per l'esercizio delle funzioni a essa attribuite.
7. L'unione di Comuni ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.
8. Spetta alle unioni di Comuni presentare direttamente le richieste nelle materie di loro competenza per ottenere incentivi regionali previsti a favore degli enti locali.
9. Alle unioni di Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi a esse direttamente affidati.
10. Alle unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'ordinamento dei Comuni.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 27, L. R. 11/2011
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 49, comma 3, L. R. 18/2015
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 31, L. R. 11/2011
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 25, comma 1, L. R. 14/2011
5 Comma 5 bis aggiunto da art. 11, comma 17, L. R. 5/2013
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 40, L. R. 6/2013 , a decorrere dall'1 gennaio 2013., sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 14, comma 48, L. R. 27/2014
7 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 40, comma 1, L. R. 26/2014
8 Articolo abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014
9 L'articolo continua ad applicarsi alle forme associative esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 26/2014, fino al loro scioglimento o alla loro trasformazione, come disposto all'art. 10, c. 46, L.R. 27/2014.
10 Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 28, L. R. 33/2015
11 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 30, L. R. 33/2015
Art. 24

( ABROGATO )

Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 28, L. R. 33/2015
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 29, L. R. 33/2015
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 10/2016
4 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2019
Capo VI
 Sviluppo delle forme associative
Art. 25

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 1, comma 40, L. R. 30/2007
2 Articolo abrogato da art. 11, comma 31, L. R. 17/2008
Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 72, L. R. 30/2007
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 41, L. R. 30/2007
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 43, L. R. 30/2007
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 17, L. R. 17/2008
5 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 11, comma 32, L. R. 17/2008
6 Comma 3 abrogato da art. 11, comma 32, L. R. 17/2008
7 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 11, comma 18, L. R. 24/2009
8 Integrata la disciplina della lettera b) del comma 1 da art. 14, comma 3, L. R. 14/2011
9 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 33, comma 2, lettera a), L. R. 14/2011
10 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 33, comma 2, lettera b), L. R. 14/2011
11 Articolo abrogato da art. 10, comma 47, L. R. 15/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
12 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 10, comma 18, L. R. 27/2014
Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 5 da art. 12, comma 30, L. R. 12/2009
2 Comma 5 sostituito da art. 11, comma 17, L. R. 24/2009
3 Comma 2 abrogato da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4 Parole aggiunte al comma 4 da art. 33, comma 3, lettera a), L. R. 14/2011
5 Parole aggiunte al comma 9 da art. 33, comma 3, lettera b), L. R. 14/2011
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 14, L. R. 18/2011
7 Parole sostituite al comma 5 da art. 5, comma 6, L. R. 3/2012
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 23, L. R. 27/2012
9 Comma 4 bis aggiunto da art. 14, comma 34, L. R. 27/2012
10 Articolo abrogato da art. 10, comma 47, L. R. 15/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
11 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 18, L. R. 33/2015
Art. 28

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 21, L. R. 12/2006
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 33, comma 4, L. R. 14/2011
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 14, comma 35, L. R. 27/2012
4 Comma 3 ter aggiunto da art. 14, comma 35, L. R. 27/2012
5 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2019
Art. 28 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 10, comma 32, L. R. 11/2011
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 10, comma 22, L. R. 14/2012
3 Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera f), L. R. 18/2015
Art. 29

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 87, L. R. 17/2008
2 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2019