Art. 4
(Tutela e integrazione sociale dei cittadini e delle persone)
1. I Comuni, le Province e la Regione, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e in armonia con la Costituzione, i principi e le convenzioni di diritto internazionale, la normativa comunitaria e statale, concorrono alla tutela di tutti i cittadini, compresi i cittadini dell'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti nel proprio territorio.
2. I Comuni e le Province concorrono con la Regione alla promozione della tutela della minoranza nazionale slovena e delle lingue friulana, slovena e tedesca.
3. I Comuni e le Province adottano, secondo le proprie competenze, gli atti idonei a realizzare la pari opportunitą tra donne e uomini anche nell'accesso alle cariche elettive e nelle nomine di propria competenza.
4. I Comuni e le Province concorrono con la Regione nel perseguire l'integrazione sociale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, eliminando gli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione, promuovendo la loro partecipazione alla vita pubblica locale e garantendo condizioni di paritą con i cittadini italiani nell'esercizio di diritti e doveri e nell'accesso ai servizi.