Art. 30
(Carte dei servizi)
1. Gli enti locali e le rispettive forme collaborative disciplinate dalla presente legge elaborano gli schemi di riferimento delle Carte dei servizi erogati, con indicazione dei diritti e degli obblighi degli utenti.
2. Le Carte dei servizi sono redatte e aggiornate dai gestori in conformità ai principi contenuti nella legislazione vigente e nelle direttive ministeriali, con particolare riguardo ai principi di eguaglianza dei diritti degli utenti, di imparzialità, di continuità del servizio, di diritto di scelta dell'utente, di partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio, di efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi.
3. I soggetti gestori di servizi pubblici assicurano l'adeguata pubblicità delle Carte dei servizi erogati.