Legge regionale 09 gennaio 2006, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 19/12/2019

Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.
Art. 23
2. Le unioni di Comuni sono costituite per un periodo non inferiore a sei anni.
3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione di Comuni sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni. L'istituzione dell'unione di Comuni decorre dalla data di stipulazione dell'atto costitutivo, qualora non diversamente previsto dall'atto medesimo.
4. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le loro competenze, le modalità per la loro costituzione, la sede, l'ordinamento finanziario. Lo statuto definisce, altresì, le procedure conseguenti allo scioglimento dell'unione o al recesso da parte di uno dei Comuni partecipanti.
5. Il segretario dell'unione svolge le funzioni di segreteria anche per i Comuni facenti parte dell'unione.
6. I Comuni costituiti in unione definiscono con deliberazione consiliare la quota annua delle proprie entrate da versare all'unione per l'esercizio delle funzioni a essa attribuite.
7. L'unione di Comuni ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.
8. Spetta alle unioni di Comuni presentare direttamente le richieste nelle materie di loro competenza per ottenere incentivi regionali previsti a favore degli enti locali.
9. Alle unioni di Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi a esse direttamente affidati.
10. Alle unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'ordinamento dei Comuni.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 27, L. R. 11/2011
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 49, comma 3, L. R. 18/2015
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 31, L. R. 11/2011
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 25, comma 1, L. R. 14/2011
5 Comma 5 bis aggiunto da art. 11, comma 17, L. R. 5/2013
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 40, L. R. 6/2013 , a decorrere dall'1 gennaio 2013., sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 14, comma 48, L. R. 27/2014
7 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 40, comma 1, L. R. 26/2014
8 Articolo abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014
9 L'articolo continua ad applicarsi alle forme associative esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 26/2014, fino al loro scioglimento o alla loro trasformazione, come disposto all'art. 10, c. 46, L.R. 27/2014.
10 Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 28, L. R. 33/2015
11 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 30, L. R. 33/2015