1.
La Regione esercita in via esclusiva le funzioni amministrative:
a) di natura istituzionale, esercitate nell'interesse della Regione e del suo funzionamento;
b) di natura istituzionale, concernenti i rapporti internazionali e i rapporti con l'Unione europea, lo Stato, le altre Regioni e gli enti locali;
c) in materia di credito, finanza e tributi regionali.