Art. 18
(Interventi sussidiari ed esercizio del potere sostitutivo)
1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari nelle materie di competenza regionale, specifiche disposizioni di legge regionale prevedono e disciplinano le ipotesi di esercizio, in via sussidiaria, del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali esclusivamente attraverso il compimento di atti o di attivitą obbligatorie da parte di organi della Regione o sulla base di una decisione dei medesimi. Le leggi regionali, nel definire i presupposti sostanziali e procedurali in conformitą al principio di leale collaborazione, apprestano congrue garanzie procedimentali idonee a consentire all'ente locale sostituito l'autonomo adempimento e la partecipazione nel procedimento.