Art. 1
(Unità e policentrismo regionale)
1. Con la presente legge la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, unita e policentrica, detta i principi e le norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali.
2. Nel Friuli Venezia Giulia il principio dell'autonomia rappresenta il valore fondamentale per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo delle singole comunità locali e dell'intera comunità regionale.
3. La Regione, le Province e i Comuni perseguono la coesione politica, sociale, economica e territoriale del Friuli Venezia Giulia, valorizzando la solidarietà e il policentrismo in un contesto istituzionale, rispettando le peculiarità storiche, culturali e linguistiche proprie del Friuli, della Venezia Giulia e comunque di tutti i territori compresi nelle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.