Art. 7
(Valorizzazione del territorio dei piccoli Comuni)
1. La Regione promuove, sostiene, tutela e valorizza, con le modalitą previste ai capi V e VI, le attivitą economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli Comuni e il ruolo di gestione del territorio che gli stessi svolgono nell'interesse della comunitą regionale. Favorisce a tal fine, in particolare, l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata dei servizi territoriali. Per piccoli Comuni si intendono i Comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 68, L. R. 30/2007
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 47, L. R. 12/2009