﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 16 dicembre 2005

      , n. 31 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 6 bis </span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Criteri per il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura) <p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 con riferimento alle concessioni a fini di allevamento di molluschi bivalvi, il presente articolo disciplina le modalità di affidamento in concessione per finalità di pesca e acquacoltura:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale in relazione alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti);</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>dei beni della Laguna di Marano-Grado trasferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo).</p><p><span style="">(2)</span><span style="">(5)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>L'Amministrazione regionale procede all'affidamento in concessione dei beni di cui al comma 1 mediante selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>L'Amministrazione regionale comunica, mediante avviso da pubblicarsi per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, sull'Albo pretorio del Comune interessato e sull'Albo della Capitaneria di Porto competente per territorio, l'intendimento di affidare in concessione beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, invitando i candidati a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni né superiore a sessanta giorni, la propria migliore offerta. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>In caso di pluralità di domande di concessione per l'utilizzo del medesimo bene demaniale o di zona del mare territoriale, la comparazione delle istanze è effettuata, oltre che in base ai criteri di cui all'articolo 37 del codice della navigazione, sulla base di almeno sei dei seguenti criteri, scelti preventivamente e resi noti contestualmente all'avviso di selezione: <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>la natura di imprese cooperative, consorzi o di raggruppamenti di imprese singole o associate;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>la presenza di un'unità produttiva nel territorio regionale e del possesso di mezzi tecnici, comprese le imbarcazioni regolarmente iscritte negli appositi registri, necessari al razionale utilizzo del bene demaniale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>la presentazione di un progetto, collegato alla richiesta di concessione, che preveda l'installazione o l'utilizzo di strutture e impianti anche a terra che rispondano a un più elevato livello igienico-sanitario per il trattamento, il confezionamento e la movimentazione del prodotto;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>la presentazione di un progetto che garantisca il più elevato livello occupazionale stabile;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>la presentazione di un progetto che tenda ad armonizzare le azioni dei soggetti pubblici e privati sulla fascia costiera e incentivare l'aggregazione fra operatori del settore pesca e acquacoltura al fine di un utilizzo equilibrato e ottimale dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>la presentazione di un progetto che promuova e incentivi la riqualificazione ambientale e, in particolare, la riqualificazione delle aree costiere del mare, anche attraverso piani di recupero collegati a progetti pilota con il sostegno della ricerca e della sperimentazione, associate alla sostenibilità produttiva;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">g) </span>la presentazione di un progetto che preveda di attivare all'interno dell'area richiesta la creazione di zone di tutela biologica finalizzate alla protezione, allo sviluppo, al ripopolamento e all'incremento della biodiversità delle risorse alieutiche;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">h) </span>la presentazione di un progetto di innovazione, ricerca scientifica o sperimentazione che preveda metodi o pratiche di pesca e acquacoltura ecosostenibili. </p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Nell'ipotesi in cui pervenga all'Amministrazione regionale istanza autonoma di rilascio di concessione, questa viene pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, sull'Albo pretorio del Comune interessato e sull'Albo della Capitaneria di Porto competente per territorio, invitando chi ne abbia interesse a presentare, entro un termine non inferiore a venti giorni né superiore a sessanta giorni, osservazioni e opposizioni o eventuali istanze concorrenti. Ai fini della selezione di più istanze pervenute si osservano le disposizioni di cui al comma 4. </p><p style="text-align: justify;"><strong>6. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(3)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>La durata delle concessioni demaniali marittime di cui al presente articolo superiore a quattro anni è commisurata al progetto di utilizzo del bene demaniale definito dal piano aziendale. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7 bis. </span>Con regolamento regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di pesca sono disciplinati i procedimenti amministrativi relativi all'affidamento in concessione dei beni di cui al comma 1, ivi compresi i casi in cui, per la valutazione del piano aziendale, è richiesto il parere del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).<p><span style="">(4)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8. </span>Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si osservano le vigenti disposizioni e i principi della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di concessioni del demanio marittimo.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo aggiunto da art. 61, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 1 sostituito da art. 1, comma 9, lettera a), L. R. 33/2015</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 6 abrogato da art. 1, comma 9, lettera b), L. R. 33/2015</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 7 bis aggiunto da art. 1, comma 9, lettera c), L. R. 33/2015</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 13, lettera b), L. R. 14/2016</p></p></body></html>