Legge regionale 16 dicembre 2005 , n. 31 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura.

Art. 3

(Canoni relativi alle concessioni)

(1)(2)

1. L'importo dei canoni relativi alle concessioni per l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado, comprensivo dell'indennizzo di cui all'articolo 2 bis, comma 2, è pari a sette volte la misura del canone, prevista per le concessioni ministeriali nel settore della pesca e acquacoltura aventi a oggetto specchi acquei, manufatti e impianti ubicati nel mare territoriale, determinata ai sensi dell'articolo 03, comma 2, e dell'articolo 04 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 494/1993.

2. Gli introiti di cui al comma 1, decurtati dell'indennizzo di cui all'articolo 2 bis, sono trattenuti nella misura del 95 per cento dal Comune territorialmente competente e riversati per il rimanente 5 per cento alla Regione. In caso di più Comuni competenti la quota del 95 per cento di competenza dei Comuni è ripartita tra loro in proporzione alle superfici interessate.

(3)

Note:

Vedi anche quanto disposto dall'art. 14, comma 6, L. R. 22/2010, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 7, comma 7, lettera c), L. R. 33/2015

Articolo sostituito da art. 3, comma 36, lettera b), L. R. 31/2017

Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 96, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.