Legge regionale 16 dicembre 2005 , n. 31 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura.

Art. 02

(Compiti e funzioni della Regione)

(1)

1. La Regione esercita i seguenti compiti e funzioni:

a) adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, con particolare riguardo all'attuazione della politica comune della pesca;

b) disciplina e attuazione di interventi per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche;

c) attuazione degli interventi, opere e infrastrutture di sostegno del comparto ittico e dell'acquacoltura previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale, anche tramite interventi affidati agli enti locali in delegazione amministrativa intersoggettiva;

d) adempimenti conseguenti alla costituzione del distretto di pesca nord Adriatico di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 febbraio 2010 (Istituzione del distretto di pesca nord Adriatico) non riservati allo Stato;

e) concessione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), per finalità di pesca e acquacoltura;

f) funzioni di programmazione e amministrative regionali in materia di pesca, anche per fini scientifici, e di acquacoltura, anche biologica.

(2)(3)(6)

2. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali di cui al comma 1, riguardanti in particolare:

a) l'adozione dei provvedimenti riguardanti le misure gestionali delle attività di pesca svolte dalla flotta di pesca operante in regione;

b) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalità di utilizzo delle reti o apparecchi da pesca mobili o degli apparecchi da pesca fissi esistenti, impiegati per la pesca professionale;

c) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalità di esercizio dell'attività di maricoltura;

d) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalità di esercizio della pesca per scopi scientifici;

e) le autorizzazioni concernenti l'attività di pescaturismo;

e bis) l'adozione dei provvedimenti concernenti l'attività di pesca del novellame destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti nel rispetto dei criteri e limiti individuati dalla disciplina comunitaria, statale e regionale. L'attività, qualora esercitata nella laguna di Marano-Grado, è consentita dal 15 marzo al 15 giugno di ogni anno per un periodo massimo di trenta giorni e secondo quantitativi annuali finalizzati a perseguire un prelievo sostenibile della risorsa;

f) gli altri provvedimenti di gestione della pesca.

(4)(5)(7)

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può promuovere accordi e convenzioni con le Capitanerie di porto competenti per territorio al fine di disporre del supporto delle medesime.

Note:

Articolo aggiunto da art. 2, comma 56, lettera b), L. R. 18/2011

Parole aggiunte alla lettera f) del comma 1 da art. 134, comma 1, L. R. 26/2012

Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 80, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014

Lettera e bis) del comma 2 aggiunta da art. 80, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014

Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 1, comma 1, L. R. 30/2015

Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 57, comma 1, L. R. 28/2017

Parole sostituite alla lettera e bis) del comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.