Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura.
Articolo 4
 (Sanzioni)
1. La violazione degli obblighi stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 2 è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 15.000 euro.
2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative provvede l'Amministrazione comunale territorialmente competente.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 61, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
2 Comma 01 aggiunto da art. 82, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
3 Comma 1 ter aggiunto da art. 82, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
4 Comma 1 quater aggiunto da art. 58, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 58, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017
6 Parole soppresse al comma 3 da art. 58, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017