Art. 2 bis
(Sospensione dell'esercizio dell'uso civico di pesca)
1. L'esercizio dell'uso civico di pesca nelle aree lagunari date in concessione per l'allevamento di molluschi bivalvi è sospeso per tutta la durata della concessione.
2. A compenso della sospensione di cui al comma 1 il concessionario è tenuto al pagamento, in favore del Comune che ha rilasciato la concessione, di un indennizzo corrispondente alla quota parte del canone di cui all'articolo 3, individuata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente alle risorse ittiche, sentiti il Comune territorialmente competente e il Commissario regionale agli usi civici.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 24/2009
2 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 36, lettera a), L. R. 31/2017