Art. 1
(Funzioni amministrative inerenti il rilascio delle concessioni a fini di allevamento di molluschi bivalvi nella Laguna di Marano-Grado)
1. Sono conferite alle Amministrazioni comunali territorialmente competenti le funzioni amministrative inerenti il rilascio delle concessioni a fini di allevamento di molluschi bivalvi dei beni della Laguna di Marano-Grado trasferiti alla Regione ai sensi dell'
articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo).
2. I beni della Laguna di Marano-Grado che possono essere oggetto delle concessioni per i fini di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di pesca di intesa con l'Assessore competente in materia di salute.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 2, comma 13, lettera a), L. R. 14/2016
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 3, L. R. 10/2017