Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura.
Art. 03
1. La Regione promuove intese con enti e organi di vigilanza di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), per il coordinamento delle attivitą di vigilanza e il controllo sull'applicazione della disciplina comunitaria, statale e regionale in materia di pesca e acquacoltura in acque marittime e lagunari.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 81, comma 1, L. R. 11/2014