Art. 01
1.
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 4 dello Statuto e in conformitą con la normativa comunitaria e statale, con la presente legge disciplina le attivitą di pesca e di acquacoltura.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 56, lettera b), L. R. 18/2011