Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

TITOLO III

COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

CAPO I

Disciplina del commercio sulle aree pubbliche

Art. 40

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate:

a) sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Sono aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;

b) su posteggi, insistenti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità che vengano date in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

c) nei mercati, istituiti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, composte da più posteggi, attrezzate o meno e destinate all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

d) in fiere e cioè in manifestazioni caratterizzate dall'afflusso di operatori commerciali, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

(1)

2. Ai fini della presente legge si intende per:

a) presenze in un mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere la propria attività;

b) presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.

Note:

Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 20, comma 1, L. R. 5/2023

Art. 41

(Ambito di applicazione)

1. Le norme del presente titolo si applicano anche:

a) agli industriali e agli artigiani che intendano esercitare il commercio sulle aree pubbliche dei loro prodotti, anche se l'attività di produzione è esercitata in forma itinerante o su posteggio;

b) ai soggetti che intendano vendere o esporre per la vendita al dettaglio sulle aree pubbliche opere di pittura, di scultura, di grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla normativa vigente.

b bis) ai soggetti che esercitano l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di rivendita della stampa quotidiana e periodica, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni prescritte per le specifiche attività.

(2)

2. Il presente titolo non si applica:

a) a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi della normativa vigente;

b) agli agricoltori i quali esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei prodotti agricoli ai sensi del decreto legislativo 228/2001, ferme restando le disposizioni relative alla concessione dei posteggi. I medesimi soggetti devono comunque essere in possesso di documentazione probante la segnalazione certificata di inizio attività e il rispetto della normativa igienico-sanitaria.

(3)(7)

2 bis.

( ABROGATO )

(1)(4)(8)(9)

2 ter. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano le altre attività commerciali, di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni del presente titolo e del titolo VI.

(5)

2 quater. Nell'adozione dei regolamenti disciplinati dal presente titolo, i Comuni danno attuazione alle forme di consultazione previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali).

(6)

Note:

Comma 2 bis aggiunto da art. 59, comma 1, L. R. 26/2012

Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016

Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016

Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016

Comma 2 ter aggiunto da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016

Comma 2 quater aggiunto da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016

Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Parole sostituite al comma 2 bis da art. 16, comma 1, L. R. 19/2016

Comma 2 bis abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 9/2019

Art. 42

(Esercizio dell'attività)

(4)

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato da persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative:

a) su posteggi di mercati o fiere ovvero posteggi isolati dati in concessione, per un periodo compreso tra i nove e i dodici anni, nel rispetto dei seguenti criteri di priorità nell'assegnazione e nella scelta della qualità della collocazione, fermo restando che ulteriori criteri possono essere stabiliti dai Comuni nei regolamenti di cui all'articolo 48:

1) professionalità dell'operatore acquisita nell'esercizio dell'attività su area pubblica, in cui sono comprese anche l'esperienza nell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese, nonché esperienza acquisita nell'area pubblica alla quale si riferisce la selezione per l'assegnazione del posteggio;

2) commercializzazione di prodotti tipici locali e del Made in Italy, inclusi i prodotti biologici o a chilometro zero;

3) rispetto dello stato dei luoghi, dell'ambiente e del contesto architettonico, intesa quale compatibilità del servizio offerto con le caratteristiche specifiche del territorio e rispetto di ulteriori condizioni definite dai comuni territorialmente competenti, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti e alle caratteristiche della struttura utilizzata;

4) equilibrato rapporto tra tipologie alimentari e non alimentari;

b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

(5)(6)(7)(9)

1 bis. In caso di trasferimento o di subingresso della titolarità dell'azienda, l'anzianità e l'esperienza acquisite nell'area pubblica vengono trasferite, rimanendo comunque inalterata la tipologia merceologica.

(10)

2. L'esercizio dell'attività è soggetto a SCIA al SUAP del Comune sede del posteggio, oggetto della concessione, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), ovvero al SUAP del Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività medesima, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b).

2 bis. Il Comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL o di altri istituti previdenziali. All'esercizio dell'attività sono in ogni caso ammessi anche i soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. La regolarità contributiva, ai fini del presente articolo, deve essere verificata anche in capo alle imprese individuali.

(11)

3. Nella SCIA l'interessato, in particolare, dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti soggettivi;

b) il settore o i settori merceologici e, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), gli estremi della concessione di posteggio; tale concessione non può essere rilasciata qualora non sia disponibile nel mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle attrezzature dell'operatore.

(8)(12)

4. L'esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettera a), comprende anche l'esercizio in forma itinerante del commercio sulle aree pubbliche nell'ambito del territorio regionale; l'esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettera b), comprende anche la vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

5. L'operatore che abbia già presentato la SCIA ai fini dell'esercizio ai sensi del comma 1, lettera b), non può presentare ulteriori SCIA per il commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante, fatte salve le ipotesi di subingresso.

6. Hanno validità nel territorio regionale anche le SCIA e le autorizzazioni presentate o rilasciate nelle altre Regioni ai sensi della normativa di settore del commercio sulle aree pubbliche.

7. In occasione delle fiere o di altre riunioni straordinarie di persone possono essere concesse occupazioni temporanee di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possieda i requisiti, in ogni caso nei limiti dei posteggi appositamente previsti.

8. Uno stesso soggetto può presentare contemporaneamente più SCIA, ai fini dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, fermo restando il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dalla normativa vigente.

9. Le imprese commerciali di uno Stato membro dell'Unione europea, abilitate nel loro Paese allo svolgimento dell'attività sulle aree pubbliche, possono effettuare la medesima attività nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la sola esibizione del titolo autorizzativo originario, fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie, delle norme che regolano l'uso del suolo pubblico e delle condizioni e modalità stabilite dal regolamento comunale e nel caso delle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi, il possesso dei requisiti di priorità è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 15/2012

Comma 4 sostituito da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 15/2012

Comma 8 sostituito da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 15/2012

Articolo sostituito da art. 23, comma 1, L. R. 4/2016

Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 17, comma 1, L. R. 19/2016

Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 19, comma 2, lettera a), L. R. 9/2019

Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 19, comma 2, lettera b), L. R. 9/2019

Parole aggiunte al comma 3 da art. 19, comma 2, lettera c), L. R. 9/2019

Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

10  Comma 1 bis aggiunto da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023

11  Comma 2 bis aggiunto da art. 21, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023

12  Parole soppresse al comma 3 da art. 21, comma 1, lettera d), L. R. 5/2023

Art. 43

(Prescrizioni specifiche per l'esercizio dell'attività)

(1)

1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal regolamento del Comune nel cui territorio viene esercitato.

2. Con il regolamento di cui al comma 1, l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale. In relazione a tali zone, i Comuni possono prevedere restrizioni specifiche alle tipologie merceologiche dei posteggi esistenti, sia per il settore alimentare che per il settore non alimentare, ovvero possono istituire mercati specializzati nella vendita di particolari prodotti, o nella somministrazione degli stessi, ovvero di entrambe, laddove si tratti di prodotti alimentari.

(2)

2 bis. I titolari di posteggi ubicati in mercati di cui al comma 2, qualora pongano in vendita merceologie non conformi alle restrizioni prescritte, hanno l'onere di adeguarsi alle specializzazioni merceologiche deliberate dai Comuni entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento comunale, pena la decadenza dalla concessione del posteggio.

(3)

3. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di ordine pubblico, viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, relativamente sia all'attività svolta in forma itinerante, sia alla localizzazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere, fermo restando che i Comuni non possono stabilire limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o sulle aree pubbliche.

3 bis. E' fatto obbligo di dichiarare gli estremi della SCIA a ogni richiesta degli organi di vigilanza.

(4)

3 ter. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche incluse nell'ambito di aree demaniali marittime è consentito dalle competenti autorità, le quali stabiliscono modalità, condizioni, limiti e divieti per l'accesso alle aree predette.

(5)

3 quater. Senza permesso dell'ente proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

(6)

3 quinquies. Nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è fatto divieto di vendere o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi.

(7)

4. L'impresa commerciale sulle aree pubbliche che eserciti l'attività in forma itinerante, nonché l'agricoltore di cui all'articolo 41, comma 2, lettera b), che eserciti la vendita dei prodotti agricoli in forma itinerante ai sensi del decreto legislativo 228/2001, possono sostare nello stesso punto per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.

(9)

4 bis. Il Comune può definire con proprio regolamento il limite temporale di sosta e la distanza minima di spostamento dell'impresa commerciale di cui al comma 4.

(10)

5.

( ABROGATO )

(8)

Note:

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016

Parole aggiunte al comma 2 da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016

Comma 2 bis aggiunto da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016

Comma 3 bis aggiunto da art. 24, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016

Comma 3 ter aggiunto da art. 24, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016

Comma 3 quater aggiunto da art. 24, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016

Comma 3 quinquies aggiunto da art. 24, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016

Comma 5 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

Comma 4 sostituito da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

10  Comma 4 bis aggiunto da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023

Art. 44

( ABROGATO )

(2)

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 60, comma 1, L. R. 26/2012

Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

Art. 45

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

Art. 46

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

Art. 47

(Prescrizioni per i prodotti alimentari)

1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche di prodotti alimentari, sia la vendita, sia la somministrazione di alimenti e bevande, avviene anche nel rispetto di quanto sancito dall'articolo 41, comma 2 ter, ed è soggetto alle norme di settore che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

(1)

1 bis. Nei mercati giornalieri di nuova istituzione, le aree destinate al commercio di prodotti alimentari sono:

a) chiaramente delimitate o recintate, ove non lo impediscano vincoli di tipo architettonico, storico, artistico e ambientale;

b) dotate di una propria rete fognaria, in grado di assicurare anche lo smaltimento dei servizi igienici generali del mercato nonché dei posteggi che ne abbiano la necessità;

c) dotate di reti per allacciare ciascun posteggio all'acqua potabile, allo scarico delle acque reflue attraverso un chiusino sifonato, anche nella fognatura prescritta alla lettera b), e all'energia elettrica; tali reti devono prevedere apparecchiature di allaccio indipendenti nella superficie di ciascun posteggio;

d) dotate di contenitori di rifiuti solidi urbani possibilmente distinti per categoria di riciclaggio, muniti di coperchio, in numero sufficiente alle esigenze, opportunamente dislocati nell'area e facilmente accessibili in particolare dai posteggi.

(2)

2.

( ABROGATO )

(4)

3.

( ABROGATO )

(5)

4.

( ABROGATO )

(6)

5. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modifiche e integrazioni.

(3)

6. In deroga a quanto previsto al comma 5, è consentita la somministrazione di bevande alcoliche, esclusivamente con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume, soltanto nelle fiere.

Note:

Comma 1 sostituito da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016

Comma 1 bis aggiunto da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016

Parole aggiunte al comma 5 da art. 25, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016

Comma 2 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

Comma 3 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

Comma 4 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

Art. 48

(Disposizioni relative ai mercati)

1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nei mercati è soggetto a SCIA, previo ottenimento della concessione di posteggio di cui all'articolo 49.

(3)

2. L'istituzione, la soppressione, il riordino o lo spostamento dei mercati, nonché le modalità del loro funzionamento sono disciplinati con regolamento comunale che, in conformità alle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree relative ai mercati sulla base delle caratteristiche socio - economiche del territorio, tenendosi conto dei consumi della popolazione residente e della clientela turistica e di passaggio, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.

(4)(20)

3. Il regolamento stabilisce altresì il numero e le modalità di assegnazione dei posteggi, in osservanza a quanto disposto dall'articolo 42, comma 1, lettera a), la loro superficie, i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei prodotti agricoli, nonché la superficie delle aree, indicando la superficie destinata ai posteggi nel loro complesso. La suddivisione in posteggi delle aree può essere effettuata sulla base della superficie di ciascun posteggio. Le aree possono consistere in un insieme di posteggi contigui fra loro o in un insieme di posteggi situati in zone diverse del territorio comunale e possono essere previste aree da destinare esclusivamente all'esercizio stagionale dell'attività.

(5)(6)(16)

4. I Comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi, dislocando gli stessi secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi, fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, comma 1, lettera a), e all'articolo 49.

(7)(17)

4 bis. Su istanza dell'operatore, il Comune ha facoltà di trasferire l'operatore medesimo dal posteggio assegnato a un posteggio non assegnato senza l'espletamento di procedura selettiva, fatto salvo l'obbligo di darne avviso agli operatori potenzialmente interessati. In caso di domande concorrenti, è comunque fatto obbligo per il Comune di seguire procedura selettiva.

(21)

5.

( ABROGATO )

(8)(18)(19)(22)

6.

( ABROGATO )

(9)

7.

( ABROGATO )

(10)

8.

( ABROGATO )

(11)

9.

( ABROGATO )

(12)

10.

( ABROGATO )

(2)(13)

11.

( ABROGATO )

(14)

12.

( ABROGATO )

(15)

13. Il presente articolo non si applica alle aree demaniali marittime, a quelle degli aeroporti, delle stazioni e delle autostrade.

14. I Comuni, mediante apposite convenzioni, possono dare in concessione la gestione dei mercati e delle fiere ai CAT o ai loro Centri di coordinamento. A tal fine, i Comuni possono anche addivenire a provvedimenti contrattati con i CAT o i loro Centri di coordinamento per la definizione degli aspetti attuativi dei titoli autorizzatori.

(1)

Note:

Parole aggiunte al comma 14 da art. 11, comma 1, L. R. 7/2007

Parole soppresse al comma 10 da art. 9, comma 1, L. R. 15/2012

Comma 1 sostituito da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016

Comma 2 sostituito da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016

Parole sostituite al comma 3 da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016

Parole aggiunte al comma 3 da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016

Parole sostituite al comma 4 da art. 26, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016

Comma 5 sostituito da art. 26, comma 1, lettera e), L. R. 4/2016

Comma 6 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

10  Comma 7 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

11  Comma 8 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

12  Comma 9 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

13  Comma 10 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

14  Comma 11 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

15  Comma 12 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

16  Parole sostituite al comma 3 da art. 19, comma 3, lettera a), L. R. 9/2019

17  Parole sostituite al comma 4 da art. 19, comma 3, lettera b), L. R. 9/2019

18  Parole sostituite al comma 5 da art. 19, comma 3, lettera c), L. R. 9/2019

19  Lettera 1) del comma 5 abrogata da art. 19, comma 3, lettera d), L. R. 9/2019

20  Parole aggiunte al comma 2 da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

21  Comma 4 bis aggiunto da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023

22  Comma 5 abrogato da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023

Art. 49

(Posteggi)

1. La concessione del posteggio isolato ovvero nei mercati di cui all'articolo 48 è rilasciata previa procedura di selezione pubblica in base ai criteri di priorità e per la durata di cui dall'articolo 42, comma 1, lettera a), e non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.

(3)(15)(17)

2. L'operatore su aree pubbliche ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, nonché delle prescrizioni e limitazioni di cui alla legislazione vigente.

(4)

3. I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita, ovvero con attrezzatura permanente installata. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, un altro posteggio più adeguato, a sua scelta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti ai sensi dell'articolo 43.

(5)

4. Il Comune tiene costantemente aggiornata la planimetria con l'indicazione del numero della superficie e della localizzazione dei posteggi disponibili nel suo territorio, mettendola a disposizione di chi intenda richiedere la concessione di posteggio.

(6)

5. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni ovvero privi di assegnazione, possono essere assegnati giornalmente in via provvisoria, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti che abbiano il maggior numero di presenze nel mercato o nella fiera. I Comuni possono stabilire con proprio regolamento specifici criteri di priorità. L'area in concessione su indicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.

(1)(7)(16)(18)

6.

( ABROGATO )

(13)

7.

( ABROGATO )

(14)

8. Nell'ambito della stessa area mercatale, un medesimo soggetto non può essere titolare di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, per un massimo di quattro concessioni, due del settore alimentare e due del settore non alimentare, nel caso di aree mercatali con un numero di posteggi non superiore a cento, ovvero di tre concessioni per singolo settore, per un numero massimo di sei concessioni, nel caso di aree con un numero di posteggi superiore a cento.

(2)(8)

8 bis. In deroga a quanto disposto dal comma 8, per le aree mercatali insistenti all'interno dei Comuni classificati montani i Comuni stessi possono aumentare il numero delle concessioni nella misura massima del 10 per cento.

(19)

9. L'operatore su aree pubbliche decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge, incluso il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 43, o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, maternità, servizio militare.

(9)(10)

10. Costituisce condizione di concessione del posteggio e, se non rispettata, di decadenza dalla concessione stessa, l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere giornalmente da essa tutti i prodotti. Il Comune deve collocare attrezzature adeguate per la raccolta di tali rifiuti distinte per categoria di riciclaggio.

(11)

11. La decadenza dalla concessione del posteggio è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dal Comune, non appena il provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione di quanto prescritto ai sensi dei commi 9 e 10 è divenuto esecutivo.

12. La decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione dello stesso, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di quattro mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo, oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione, è ridotto in proporzione alla durata dell'attività. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata dal Comune all'interessato.

13. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune medesimo. In tal caso l'interessato ha diritto a ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità delle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e di quelle di cui all'articolo 43.

(12)

Note:

Parole soppresse al comma 5 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 15/2012

Parole sostituite al comma 8 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 15/2012

Comma 1 sostituito da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016

Parole sostituite al comma 2 da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016

Parole soppresse al comma 3 da art. 27, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016

Comma 4 sostituito da art. 27, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016

Parole sostituite al comma 5 da art. 27, comma 1, lettera e), L. R. 4/2016

Comma 8 sostituito da art. 27, comma 1, lettera f), L. R. 4/2016

Parole sostituite al comma 9 da art. 27, comma 1, lettera g), L. R. 4/2016

10  Parole soppresse al comma 9 da art. 27, comma 1, lettera g), L. R. 4/2016

11  Parole aggiunte al comma 10 da art. 27, comma 1, lettera h), L. R. 4/2016

12  Parole soppresse al comma 13 da art. 27, comma 1, lettera i), L. R. 4/2016

13  Comma 6 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

14  Comma 7 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

15  Comma 1 sostituito da art. 19, comma 4, lettera a), L. R. 9/2019

16  Parole aggiunte al comma 5 da art. 19, comma 4, lettera b), L. R. 9/2019

17  Comma 1 sostituito da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

18  Comma 5 sostituito da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023

19  Comma 8 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 13/2023

Art. 50

(Determinazione delle aree relative alle fiere)

(3)(6)

1. Nelle fiere è previsto il rilascio della concessione di durata da nove a dodici anni del posteggio e contestuale autorizzazione con le modalità e le priorità previste dai criteri regionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a).

2. In caso di assenza del titolare della concessione, l'assegnazione del posteggio ad altro operatore avviene ai sensi di quanto sancito dall'articolo 49, comma 5.

3. L'assenza per due volte consecutive alla medesima fiera comporta la decadenza dalla concessione del posteggio, fatti salvi i casi di giustificato motivo oggettivo definiti dai Comuni con proprio regolamento.

Note:

Parole soppresse al comma 9 da art. 33, comma 1, L. R. 27/2007

Comma 9 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 13/2008

Articolo sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 4/2016

Parole sostituite al comma 2 da art. 19, comma 5, lettera a), L. R. 9/2019

Parole soppresse al comma 3 da art. 19, comma 5, lettera b), L. R. 9/2019

Articolo sostituito da art. 25, comma 1, L. R. 5/2023

Art. 51

(Orari)

(1)(2)

1. I Comuni stabiliscono i giorni e la fascia temporale di durata giornaliera dei mercati e delle fiere.

2. Nei limiti di quanto disposto dall'articolo 43, commi 2 e 3, i Comuni adeguano la durata temporale della sosta nello stesso punto per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante.

Note:

Articolo sostituito da art. 29, comma 1, L. R. 4/2016

Articolo sostituito da art. 26, comma 1, L. R. 5/2023

Art. 52

(Subingresso)

1. Al trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, o del ramo d'azienda, per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39, in quanto compatibili.

(1)(2)

2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda di cui al comma 1 comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa. Il trasferimento dell'azienda comporta anche quello del posteggio.

(3)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016

Parole sostituite al comma 1 da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016

Parole soppresse al comma 2 da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016

Art. 52 bis

(Rinvio alla disciplina statale)

(1)

1. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni statali in materia di commercio su aree pubbliche.

Note:

Articolo aggiunto da art. 27, comma 1, L. R. 5/2023

Art. 53

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 15/2012

Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

Art. 54

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016