Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

CAPO I

Tipologia degli esercizi di vendita

Art. 11

(Esercizi di vicinato)

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento degli esercizi di vicinato entro i limiti stabiliti all'articolo 2, comma 1, lettera h), sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività al Comune.

(1)(4)

2. La segnalazione certificata di inizio attività deve contenere tutti i dati di cui all'articolo 2, comma 1, con particolare riferimento all'ubicazione dell'esercizio.

(2)(5)

3.

( ABROGATO )

(3)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Parole sostituite al comma 2 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Comma 3 abrogato da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

Parole soppresse al comma 2 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023

Art. 12

(Medie strutture di vendita)

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento delle medie strutture aventi superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400 sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività al Comune.

(4)(9)(16)

2. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento delle medie strutture aventi superficie di vendita superiore a metri quadrati 400, sono soggetti ad autorizzazione del Comune per la quale è previsto il silenzio assenso, subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui al comma 4.

(10)(17)(18)

3.

( ABROGATO )

(1)(2)(3)(5)(15)

4. I Comuni, in conformità alle prescrizioni di cui al presente articolo, sentite le organizzazioni di categoria degli imprenditori commerciali, le organizzazioni sindacali e le associazioni di tutela dei consumatori, disciplinano il rilascio delle autorizzazioni amministrative per medie strutture di vendita. Tali criteri e modalità devono contenere in particolare i seguenti elementi:

a) urbanistici, in ordine alla delimitazione delle aree edificate, delle aree dei centri storici, e di quelle soggette a interventi di recupero e riqualificazione urbanistica, anche ai fini commerciali, nonché all'individuazione degli edifici soggetti a regime vincolistico;

b) commerciali, in ordine all'allocazione ottimale degli esercizi sul territorio, con riguardo ai diversi settori merceologici, rilevando, in particolare:

1)

( ABROGATO )

2)

( ABROGATO )

3) i livelli di sostenibilità del territorio comunale, o di sue specifiche zone, con particolare riguardo ai fattori di traffico e di inquinamento acustico e atmosferico;

4) l'assetto viario e delle infrastrutture di trasporto, quali stazioni ferroviarie, aeroporti e simili.

c)

( ABROGATA )

(6)(7)(11)(12)(13)(19)(20)

4 bis. I Comuni tengono conto, inoltre, dei seguenti specifici presupposti:

a) recupero o valorizzazione dei centri urbani e storici attraverso azioni che consentano di conseguire la priorità localizzativa degli esercizi commerciali nel centro storico e nelle aree urbane a esso esterne, eventualmente anche attraverso azioni e interventi partecipati dalle associazioni di categoria del settore distributivo finalizzati a garantire l'offerta di parcheggi a sostegno degli esercizi commerciali situati nella aree centrali storiche;

b) prescrizioni urbanistiche vigenti;

c) caratteristiche delle infrastrutture viarie;

d) struttura della rete distributiva;

e) assetti insediativi residenziali ad alta densità, soprattutto se carenti di adeguate infrastrutture di supporto.

(14)

5. Il trasferimento di sede delle medie strutture può avvenire soltanto nell'ambito del territorio comunale.

6. Fatto salvo quanto prescritto al comma 1, l'ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture è comunque ammesso entro il limite massimo stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera i).

(8)

Note:

Parole sostituite al comma 3 da art. 46, comma 5 quater, L. R. 1/2006

Vedi la disciplina transitoria della lettera b) del comma 3, stabilita da art. 30, comma 3, L. R. 13/2008

Vedi la disciplina transitoria della lettera d) del comma 3, stabilita da art. 30, comma 3, L. R. 13/2008

Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 15/2012

Lettera b) del comma 3 sostituita da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 15/2012

Lettera b) del comma 4 sostituita da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 15/2012

Lettera c) del comma 4 abrogata da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 15/2012

Comma 6 sostituito da art. 4, comma 1, lettera e), L. R. 15/2012

Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

10  Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

11  Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016

12  Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016

13  Parole aggiunte al numero 3) della lettera b) del comma 4 da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 19/2016

14  Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 19/2016

15  Comma 3 abrogato da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

16  Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

17  Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023

18  Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023

19  Numero 1) della lettera b) del comma 4 abrogato da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023

20  Numero 2) della lettera b) del comma 4 abrogato da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023

Art. 13

(Grandi strutture di vendita)

1. L'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita, costituite da singoli esercizi o centri commerciali al dettaglio o complessi commerciali, sono soggetti ad autorizzazione del Comune in conformità a quanto previsto dal Piano comunale di settore del commercio.

(1)(3)

1 bis. Sono soggetti a SCIA, anche nelle more dell'approvazione del Piano comunale di settore del commercio, le aperture, i trasferimenti, le aggiunte di settore merceologico e gli ampliamenti che avvengono esclusivamente all'interno delle grandi strutture e che non comportano alcuna modifica della superficie complessiva di vendita, relativamente a ciascun settore merceologico già autorizzato.

(2)

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016

Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 5/2023

Art. 14

(Condizioni)

(1)

1. La presentazione della Scia o il rilascio dell'autorizzazione sono effettuati nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui alle normative di settore, con particolare riferimento all'indicazione dell'ubicazione dell'esercizio, anche se i locali sono ancora da realizzarsi, della superficie di vendita, del settore merceologico, del possesso dei requisiti soggettivi e del rispetto della normativa igienico - sanitaria, urbanistico - edilizia, ambientale e relativa alla destinazione d'uso dei locali, alla prevenzione incendi, alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, all'impatto acustico, nonché al superamento delle barriere architettoniche.

(2)

Note:

Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 19/2016

Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 5/2023

Art. 14 bis

(Superficie di vendita)

(1)(3)

1. Nella SCIA o nell'autorizzazione comunale viene indicata la superficie di vendita per ogni singolo settore merceologico, con riferimento agli esercizi operanti nei settori alimentare e non alimentare, restando nella piena disponibilità dell'esercente la distribuzione merceologica all'interno della struttura di vendita.

2. Per le attività svolte parzialmente o totalmente mediante l'utilizzo di suolo privato a cielo libero, il Comune determina l'area da considerarsi superficie di vendita relativamente a tale parte.

3. La superficie di vendita a cielo libero si intende equiparata, a tutti gli effetti, alla superficie di vendita interna agli edifici, a esclusione dell'area destinata alla sola esposizione delle merci dove non sussista accesso di pubblico.

3 bis. Nell'ipotesi di vendita dei generi non alimentari a basso impatto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), la superficie a cielo libero è computata come superficie di vendita fino al massimo del 20 per cento dell'intera superficie a cielo libero, totalmente accessibile al pubblico.

(4)

4. Le superfici destinate al commercio all'ingrosso rimangono nettamente distinte dalle superfici destinate al commercio al dettaglio.

5. Qualora uno stesso esercizio di vendita sia allocato sul territorio di più Comuni contermini, la competenza a ricevere la SCIA ovvero a rilasciare l'autorizzazione, nonché in materia di sanzioni amministrative, è del Comune su cui insiste la parte prevalente della superficie di vendita.

6. Nel caso di esercizi di grande struttura il Comune sul cui territorio insiste la parte non prevalente della superficie di vendita rileva tale superficie come metratura di autorizzazione rilasciata e non disponibile.

7. Ai fini di quanto prescritto ai commi 5 e 6 il Comune rilascia l'autorizzazione, previa intesa con gli altri Comuni interessati.

8. Qualunque riduzione di superficie va comunicata al Comune che ha rilasciato il titolo autorizzativo.

9. La riduzione della superficie che riqualifichi una grande struttura di vendita come media struttura o come esercizio di vicinato determina il ritorno in disponibilità della superficie autorizzata per grande struttura.

9 bis. L'aggiunta di settore merceologico è soggetta a SCIA negli esercizi di cui agli articoli 11 e 12 e al rilascio di una nuova autorizzazione negli esercizi di grande distribuzione.

(5)(6)

Note:

Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 8/2010

Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 19/2016

Comma 3 bis aggiunto da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

Comma 9 bis aggiunto da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023

Parole soppresse al comma 9 bis da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 13/2023