Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

TITOLO II

COMMERCIO IN SEDE FISSA

CAPO I

Tipologia degli esercizi di vendita

Art. 11

(Esercizi di vicinato)

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento degli esercizi di vicinato entro i limiti stabiliti all'articolo 2, comma 1, lettera h), sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività al Comune.

(1)(4)

2. La segnalazione certificata di inizio attività deve contenere tutti i dati di cui all'articolo 2, comma 1, con particolare riferimento all'ubicazione dell'esercizio.

(2)(5)

3.

( ABROGATO )

(3)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Parole sostituite al comma 2 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Comma 3 abrogato da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

Parole soppresse al comma 2 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023

Art. 12

(Medie strutture di vendita)

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento delle medie strutture aventi superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400 sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività al Comune.

(4)(9)(16)

2. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento delle medie strutture aventi superficie di vendita superiore a metri quadrati 400, sono soggetti ad autorizzazione del Comune per la quale è previsto il silenzio assenso, subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui al comma 4.

(10)(17)(18)

3.

( ABROGATO )

(1)(2)(3)(5)(15)

4. I Comuni, in conformità alle prescrizioni di cui al presente articolo, sentite le organizzazioni di categoria degli imprenditori commerciali, le organizzazioni sindacali e le associazioni di tutela dei consumatori, disciplinano il rilascio delle autorizzazioni amministrative per medie strutture di vendita. Tali criteri e modalità devono contenere in particolare i seguenti elementi:

a) urbanistici, in ordine alla delimitazione delle aree edificate, delle aree dei centri storici, e di quelle soggette a interventi di recupero e riqualificazione urbanistica, anche ai fini commerciali, nonché all'individuazione degli edifici soggetti a regime vincolistico;

b) commerciali, in ordine all'allocazione ottimale degli esercizi sul territorio, con riguardo ai diversi settori merceologici, rilevando, in particolare:

1)

( ABROGATO )

2)

( ABROGATO )

3) i livelli di sostenibilità del territorio comunale, o di sue specifiche zone, con particolare riguardo ai fattori di traffico e di inquinamento acustico e atmosferico;

4) l'assetto viario e delle infrastrutture di trasporto, quali stazioni ferroviarie, aeroporti e simili.

c)

( ABROGATA )

(6)(7)(11)(12)(13)(19)(20)

4 bis. I Comuni tengono conto, inoltre, dei seguenti specifici presupposti:

a) recupero o valorizzazione dei centri urbani e storici attraverso azioni che consentano di conseguire la priorità localizzativa degli esercizi commerciali nel centro storico e nelle aree urbane a esso esterne, eventualmente anche attraverso azioni e interventi partecipati dalle associazioni di categoria del settore distributivo finalizzati a garantire l'offerta di parcheggi a sostegno degli esercizi commerciali situati nella aree centrali storiche;

b) prescrizioni urbanistiche vigenti;

c) caratteristiche delle infrastrutture viarie;

d) struttura della rete distributiva;

e) assetti insediativi residenziali ad alta densità, soprattutto se carenti di adeguate infrastrutture di supporto.

(14)

5. Il trasferimento di sede delle medie strutture può avvenire soltanto nell'ambito del territorio comunale.

6. Fatto salvo quanto prescritto al comma 1, l'ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture è comunque ammesso entro il limite massimo stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera i).

(8)

Note:

Parole sostituite al comma 3 da art. 46, comma 5 quater, L. R. 1/2006

Vedi la disciplina transitoria della lettera b) del comma 3, stabilita da art. 30, comma 3, L. R. 13/2008

Vedi la disciplina transitoria della lettera d) del comma 3, stabilita da art. 30, comma 3, L. R. 13/2008

Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 15/2012

Lettera b) del comma 3 sostituita da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 15/2012

Lettera b) del comma 4 sostituita da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 15/2012

Lettera c) del comma 4 abrogata da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 15/2012

Comma 6 sostituito da art. 4, comma 1, lettera e), L. R. 15/2012

Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

10  Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

11  Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016

12  Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016

13  Parole aggiunte al numero 3) della lettera b) del comma 4 da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 19/2016

14  Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 19/2016

15  Comma 3 abrogato da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

16  Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

17  Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023

18  Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023

19  Numero 1) della lettera b) del comma 4 abrogato da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023

20  Numero 2) della lettera b) del comma 4 abrogato da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023

Art. 13

(Grandi strutture di vendita)

1. L'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita, costituite da singoli esercizi o centri commerciali al dettaglio o complessi commerciali, sono soggetti ad autorizzazione del Comune in conformità a quanto previsto dal Piano comunale di settore del commercio.

(1)(3)

1 bis. Sono soggetti a SCIA, anche nelle more dell'approvazione del Piano comunale di settore del commercio, le aperture, i trasferimenti, le aggiunte di settore merceologico e gli ampliamenti che avvengono esclusivamente all'interno delle grandi strutture e che non comportano alcuna modifica della superficie complessiva di vendita, relativamente a ciascun settore merceologico già autorizzato.

(2)

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016

Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 5/2023

Art. 14

(Condizioni)

(1)

1. La presentazione della Scia o il rilascio dell'autorizzazione sono effettuati nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui alle normative di settore, con particolare riferimento all'indicazione dell'ubicazione dell'esercizio, anche se i locali sono ancora da realizzarsi, della superficie di vendita, del settore merceologico, del possesso dei requisiti soggettivi e del rispetto della normativa igienico - sanitaria, urbanistico - edilizia, ambientale e relativa alla destinazione d'uso dei locali, alla prevenzione incendi, alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, all'impatto acustico, nonché al superamento delle barriere architettoniche.

(2)

Note:

Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 19/2016

Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 5/2023

Art. 14 bis

(Superficie di vendita)

(1)(3)

1. Nella SCIA o nell'autorizzazione comunale viene indicata la superficie di vendita per ogni singolo settore merceologico, con riferimento agli esercizi operanti nei settori alimentare e non alimentare, restando nella piena disponibilità dell'esercente la distribuzione merceologica all'interno della struttura di vendita.

2. Per le attività svolte parzialmente o totalmente mediante l'utilizzo di suolo privato a cielo libero, il Comune determina l'area da considerarsi superficie di vendita relativamente a tale parte.

3. La superficie di vendita a cielo libero si intende equiparata, a tutti gli effetti, alla superficie di vendita interna agli edifici, a esclusione dell'area destinata alla sola esposizione delle merci dove non sussista accesso di pubblico.

3 bis. Nell'ipotesi di vendita dei generi non alimentari a basso impatto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), la superficie a cielo libero è computata come superficie di vendita fino al massimo del 20 per cento dell'intera superficie a cielo libero, totalmente accessibile al pubblico.

(4)

4. Le superfici destinate al commercio all'ingrosso rimangono nettamente distinte dalle superfici destinate al commercio al dettaglio.

5. Qualora uno stesso esercizio di vendita sia allocato sul territorio di più Comuni contermini, la competenza a ricevere la SCIA ovvero a rilasciare l'autorizzazione, nonché in materia di sanzioni amministrative, è del Comune su cui insiste la parte prevalente della superficie di vendita.

6. Nel caso di esercizi di grande struttura il Comune sul cui territorio insiste la parte non prevalente della superficie di vendita rileva tale superficie come metratura di autorizzazione rilasciata e non disponibile.

7. Ai fini di quanto prescritto ai commi 5 e 6 il Comune rilascia l'autorizzazione, previa intesa con gli altri Comuni interessati.

8. Qualunque riduzione di superficie va comunicata al Comune che ha rilasciato il titolo autorizzativo.

9. La riduzione della superficie che riqualifichi una grande struttura di vendita come media struttura o come esercizio di vicinato determina il ritorno in disponibilità della superficie autorizzata per grande struttura.

9 bis. L'aggiunta di settore merceologico è soggetta a SCIA negli esercizi di cui agli articoli 11 e 12 e al rilascio di una nuova autorizzazione negli esercizi di grande distribuzione.

(5)(6)

Note:

Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 8/2010

Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 19/2016

Comma 3 bis aggiunto da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

Comma 9 bis aggiunto da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023

Parole soppresse al comma 9 bis da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 13/2023

CAPO II

Urbanistica commerciale

Art. 15

Piano comunale di settore del commercio

(5)(16)

1. La pianificazione commerciale tiene conto delle esigenze di equilibrato e armonico sviluppo del sistema distributivo, di salvaguardia e sviluppo sostenibile del territorio e dell'ambiente, nonché dell'interesse dei consumatori. A tal fine limitazioni all'insediamento di esercizi di vendita possono essere stabilite solo per le seguenti motivazioni:

a) tutela del territorio e dell'ambiente, in particolare sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, anche geografico, nonché sotto il profilo urbanistico, edilizio, incluso l'inquinamento acustico, architettonico, storico-culturale, di viabilità e la tutela della salute e ludopatia;

b) tutela del pluralismo e dell'equilibrio sul territorio tra le diverse tipologie distributive, anche attraverso il recupero e la salvaguardia delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio, in particolare nelle zone periferiche, e di limitare tali strutture in funzione di tutela della qualità del territorio in generale e della sua vivibilità, di riqualificazione di zone all'interno del centro urbano e di servizio reso ai consumatori, mirando a ottenere una più omogenea distribuzione dei servizi e di fruizione delle infrastrutture, soprattutto nelle citate zone periferiche;

c)

( ABROGATA )

(17)

2. L'insediamento degli esercizi di vendita di grande struttura deve tendere all'equilibrio tra le aree urbane centrali e il contesto insediativo urbano complessivo, nel mantenimento della pluralità e della interconnessione tra le diverse funzioni del territorio, le destinazioni urbanistiche e le attrezzature infrastrutturali.

3. Il Comune che intende collocare sul proprio territorio esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura deve preventivamente approvare, ai sensi della normativa urbanistica vigente, un Piano di settore del commercio in cui sono individuate tutte le zone omogenee dove è consentito l'insediamento di tali esercizi, nel rispetto di quanto sancito in particolare dal presente capo. La mancata approvazione determina l'impossibilità di rilasciare autorizzazioni per esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura.

4. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento degli esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura, con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 metri quadrati, oltre alla preventiva approvazione del Piano di settore del commercio da parte dei Comuni, sono assoggettati alle prescrizioni di cui all'articolo 17.

5. Il Piano comunale di settore del commercio, in armonia con gli strumenti di pianificazione territoriale generale:

a) delimita le aree edificate, le aree dei centri storici, le aree soggette a interventi di recupero e riqualificazione urbanistica e commerciale; individua gli edifici soggetti a regime vincolistico e le zone omogenee destinate all'allocazione delle grandi strutture di vendita, nell'osservanza dei criteri di cui al comma 7;

b) determina le superfici destinabili alle grandi strutture di vendita per singola zona omogenea, nel rispetto della superficie massima destinabile alle attività commerciali al dettaglio, per singolo settore merceologico, in base a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici comunali, nonché nel rispetto, in particolare, di quanto sancito al comma 1;

c) riproduce ovvero recepisce il contenuto di accordi di programma esistenti al momento ovvero successivi al momento dell'adozione del Piano comunale di settore del commercio e dei quali il Comune è stato parte contraente.

6. Nella scelta della localizzazione degli esercizi di vendita di grande struttura sono privilegiate le aree con elevato livello di accessibilità agli assi viari primari e secondari esistenti, con forte livello relazionale e di comunicazione con le aree urbane centrali e con rilevante interconnessione con altri servizi e poli di attrazione rivolti all'utenza commerciale.

7. Fermo restando quanto sancito dall'articolo 63 quinquies della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), i criteri di indirizzo per la scelta di localizzazione devono essere informati:

a) alla salvaguardia e alla razionalizzazione della funzionalità della rete viaria primaria e secondaria;

b) alla congruenza ambientale dell'intervento previsto con l'osservanza dei valori storico-architettonici, culturali, paesaggistici, naturalistici e insediativi del contesto, della tutela della salute e ludopatia e dell'impatto acustico.

8. Per le finalità di cui al comma 7, lettera a), non è ammissibile la localizzazione lungo assi viari non ancora interessati da consistenti insediamenti commerciali o produttivi, ovvero ove esistano condizioni di difficile accessibilità, qualora non siano previste espressamente soluzioni tecniche atte a rimuovere i fenomeni di congestione già esistenti, nel rispetto dell'armonia con le caratteristiche del contorno insediativo. Le opere di raccordo con la viabilità relative alle grandi strutture di vendita devono essere completate antecedentemente all'attivazione dell'attività commerciale. Tali opere devono in ogni caso assicurare scorrevolezza negli accessi in entrata e uscita, garantendo piste di decelerazione e arretramenti dell'edificato tali da consentire la realizzazione di corsie laterali di servizio.

9. Gli elaborati del Piano di settore, con riferimento ai criteri di localizzazione di cui al comma 7, in particolare, contengono:

a) la valutazione dei tipi di traffico interessanti l'asse viario, del grado di congestione dello stesso, della previsione e realizzabilità di interventi infrastrutturali in grado di migliorare sostanzialmente la situazione viabilistica esistente;

b) la valutazione delle caratteristiche tecniche dell'asse viario interessato, della compatibilità delle localizzazioni di attività commerciali rispetto a tali caratteristiche, della previsione e realizzabilità di interventi di miglioramento degli elementi di compatibilità;

c) la valutazione delle tipologie degli esercizi e degli insediamenti commerciali, tenendo conto dei generi di vendita di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), rispetto alla quantità di traffico indotta dagli stessi e ai suoi effetti sugli aspetti di cui alle lettere a) e b);

d) l'indicazione di soluzioni tecniche atte a garantire la salvaguardia della fluidità del traffico, anche tramite accessi differenziati per l'entrata e l'uscita o sistemi che escludano attraversamenti di corsia, fermo restando che per gli esercizi con superficie coperta complessiva superiore a 5.000 metri quadrati le soluzioni tecniche escludono attraversamenti di corsia sia in entrata, che in uscita dalla rete viaria interessante l'ambito territoriale in cui s'intende localizzare l'esercizio commerciale;

e) la documentazione atta a dimostrare la congruenza ambientale e paesaggistica degli interventi proposti, nonché una verifica di impatto delle reti tecnologiche di smaltimento e di approvvigionamento.

10. Le valutazioni di cui al comma 9, lettere a), b), c) e d), sono operate tramite specifici studi redatti secondo le modalità indicate nell'allegato B.

11. La congruità commerciale dei Piani comunali di settore del commercio alla vigente normativa è verificata dalla Direzione centrale competente in materia di attività produttive qualora richiesta dalla Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale, nel rispetto di quanto sancito, in particolare, dall' articolo 63 quinquies della legge regionale 5/2007 .

(18)

12.

( ABROGATO )

(19)

Note:

Parole sostituite al comma 3 da art. 46, comma 5 quater, L. R. 1/2006

Parole sostituite al comma 4 da art. 46, comma 5 quater, L. R. 1/2006

Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 7/2007

Comma 10 bis aggiunto da art. 7, comma 2, L. R. 7/2007

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 1, L. R. 13/2008

Parole sostituite al comma 10 bis da art. 11, comma 5, lettera a), L. R. 16/2010

Comma 1 sostituito da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 15/2012

Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 15/2012

Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 15/2012

10  Lettera d) del comma 3 abrogata da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 15/2012

11  Lettera e) del comma 3 sostituita da art. 5, comma 1, lettera e), L. R. 15/2012

12  Lettera f) del comma 3 abrogata da art. 5, comma 1, lettera f), L. R. 15/2012

13  Comma 4 abrogato da art. 5, comma 1, lettera g), L. R. 15/2012

14  Comma 9 sostituito da art. 5, comma 1, lettera h), L. R. 15/2012

15  Comma 10 bis sostituito da art. 5, comma 1, lettera i), L. R. 15/2012

16  Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 19/2016

17  Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

18  Parole soppresse al comma 11 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023

19  Comma 12 abrogato da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023

Art. 16

(Localizzazione degli esercizi commerciali)

1. Gli esercizi di vicinato possono essere allocati in ogni zona urbanisticamente compatibile.

2. Gli esercizi di media struttura possono essere allocati:

a) senza vincolo di destinazione di zona omogenea propria a destinazione commerciale, solo nell'ambito delle aree di cui all'articolo 12, comma 4, lettera a);

b) con vincolo di individuazione di zona omogenea propria a destinazione commerciale in tutte le altre aree.

3. Gli esercizi di vendita di grande struttura possono essere insediati nelle zone previste dal Piano comunale di settore del commercio, nel rispetto dei criteri individuati all'articolo 15, commi 6, 7 e 8.

4.

( ABROGATO )

(4)

5. Gli esercizi di vendita dei generi non alimentari a basso impatto, considerati la contenuta frequenza di acquisto e il limitato impatto viabilistico, possono essere allocati anche nelle zone urbanistiche omogenee a destinazione industriale o artigianale qualora previsto dallo strumento urbanistico comunale.

(1)

5 bis. La somministrazione al pubblico di prodotti agroalimentari d'origine protetta (DOP) e dei vini delle zone di origine controllata (DOC) è ammessa negli edifici destinati alla produzione dei beni stessi e nelle pertinenti superfici aperte al pubblico, anche in deroga allo strumento urbanistico generale, purché sia garantita quale standard a parcheggio una superficie non inferiore al 50 per cento della superficie destinata alla somministrazione.

(2)

5 ter. La superficie destinata alla somministrazione di cui al comma 5 bis non può essere superiore alla superficie utile interessata dall'attività di produzione e non può comunque eccedere la metratura degli esercizi di vicinato.

(3)

Note:

Parole aggiunte al comma 5 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

Comma 5 bis aggiunto da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016

Comma 5 ter aggiunto da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016

Comma 4 abrogato da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

Art. 17

(Strumenti attuativi previsti per grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 metri quadrati)

(1)

1. Le previsioni urbanistiche del Piano comunale di settore del commercio per insediamenti di grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 metri quadrati, sono attuate mediante apposito Piano regolatore particolareggiato di iniziativa privata ovvero Piano attuativo comunale (PAC) anche qualora la grande struttura di vendita con superficie coperta complessiva superiore 15.000 a metri quadrati sia allocata sul territorio di più Comuni contermini.

2. I Piani di cui al comma 1 sono sottoposti a parere vincolante della Regione, che si esprime in relazione alla verifica del recepimento delle condizioni di sostenibilità urbanistico commerciale stabilite dal Piano comunale di settore del commercio, entro il termine di settantacinque giorni.

Note:

Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 19/2016

Art. 18

(Modalità di applicazione degli standard urbanistici per le aree da riservare a parcheggio per gli esercizi commerciali)

1. Gli standard urbanistici delle aree da riservare a parcheggio per gli esercizi commerciali sono stabiliti dagli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto della normativa vigente, secondo quanto prescritto in particolare all'allegato B bis.

(2)

2. È ammesso reperire le aree da destinare a parcheggio alle distanze indicate dall' articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia). È ammesso rendere disponibili tali aree anche in regime di convenzionamento con i proprietari o gestori di parcheggi pubblici o privati, fermo restando il rispetto del limite minimo di posti auto previsti dagli standard urbanistici.

(3)

3. Nelle zone destinate all'insediamento di esercizi di grande distribuzione la consistenza dei parcheggi deve essere progettata complessivamente per tutta la relativa superficie, mediante la previsione e realizzazione di aree verdi attrezzate, alberature, percorsi pedonali e ciclabili che migliorino la qualità dell'insediamento assicurando continuità con le eventuali zone limitrofe commerciali, produttive o di servizio.

4. I titolari di grandi strutture di vendita già insediate devono uniformarsi alle prescrizioni di cui al comma 3, relativamente alle aree destinate a parcheggio, nel caso in cui chiedano ampliamenti della superficie di vendita esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. Tale prescrizione non si applica agli ampliamenti della superficie di vendita esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, operati dai titolari di grandi strutture di vendita già insediate, ubicate in aree pedonali o in zone soggette a traffico limitato o in centro storico.

5. Per i nuovi insediamenti di medie strutture di vendita localizzati all'interno dei centri storici, gli standard urbanistici delle aree da riservare a parcheggio possono essere ridotti del 50 per cento dall'Amministrazione comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.

6. Per gli esercizi di vendita al dettaglio di generi non alimentari a basso impatto, gli standard di cui al comma 1 possono essere ridotti fino a un massimo del 70 per cento, fermo restando l'obbligo di ripristinarne l'osservanza, ovvero di attuare una corrispondente riduzione della superficie di vendita in caso di mutamento di settore merceologico.

6 bis. Gli standard di cui al comma 1 possono essere ridotti fino a un massimo del 60 per cento per gli esercizi commerciali in Zona O1 - Silos per il recupero e il riuso del complesso "Magazzino Silos", oggetto dell'accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste, la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali del Friuli Venezia Giulia, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, la SILOS SpA e Rete Ferroviaria Italiana SpA.

(1)(4)

Note:

Comma 6 bis aggiunto da art. 2, comma 61, L. R. 27/2014

Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016

Comma 6 bis sostituito da art. 4, comma 13, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

CAPO III

Altre forme di vendita

Art. 19

(Vendita negli outlet)

(1)

1. La denominazione di outlet, può essere impiegata nelle insegne, nelle ditte, nei marchi e nella pubblicità riferita all'attività commerciale.

2. I prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), sono tenuti separati dalle altre merci.

3. Gli operatori devono comunicare la natura dei prodotti mediante cartelli o altri adeguati supporti informativi ben visibili al pubblico, collocati all'interno dei propri locali.

4. I soggetti titolari di outlet sono tenuti a rispettare le norme inerenti la disciplina dei prezzi, le vendite straordinarie e promozionali.

Note:

Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 4/2016

Art. 20

(Disciplina dei mercati agroalimentari all'ingrosso)

1. I mercati agroalimentari all'ingrosso sono gestiti come servizi di interesse pubblico in modo da assicurare la libera formazione del prezzo delle merci, nell'osservanza delle norme vigenti in materia di commercializzazione e in materia igienico-sanitaria.

2. I mercati agroalimentari all'ingrosso possono essere istituiti o gestiti dai Comuni o da altri enti pubblici territoriali, nonché da società di capitali, incluse le società consortili.

(2)

3. I mercati agroalimentari all'ingrosso sono caratterizzati da:

a) posizione baricentrica rispetto alle vie di comunicazione e ai centri di servizi;

b) adiacenza ad aree idonee all'insediamento di attività connesse integrative e funzionali all'attività dei mercati stessi;

c) dotazione di aree riservate alle produzioni agroalimentari locali.

4. La realizzazione dei mercati agroalimentari all'ingrosso è subordinata al rispetto delle norme di generale applicazione con riferimento agli insediamenti e all'edificazione di immobili destinati ad attività commerciali.

5. Con regolamento comunale sono disciplinate le modalità di costituzione e l'attività dei mercati agroalimentari all'ingrosso, con particolare riguardo a:

a) requisiti strutturali e organizzativi minimi;

b) modalità per l'adeguamento ai requisiti di cui alla lettera a) da parte delle strutture già operative;

c) criteri per l'assegnazione degli spazi di vendita;

d) modalità di adozione del regolamento del mercato e materie oggetto del regolamento medesimo;

e) categorie di venditori e acquirenti ammessi alle negoziazioni;

f) modalità di vendita all'asta e disciplina delle borse merci.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 1, L. R. 13/2008

Parole sostituite al comma 2 da art. 25, comma 1, L. R. 8/2022

Art. 21

(Spacci interni)

1. Le amministrazioni pubbliche, le imprese e i circoli privati, le cooperative di consumo e i loro consorzi, le associazioni di volontariato, le ONLUS, le associazioni e le cooperative senza fini di lucro, possono esercitare la vendita al dettaglio a favore rispettivamente dei propri dipendenti, dei propri soci e dei familiari, in locali non aperti al pubblico, di superficie non superiore a metri quadrati 250 e privi di accesso diretto dalla pubblica via.

2. L'attivazione dell'esercizio non è soggetta ad alcuna comunicazione al Comune competente, fermo restando il rispetto delle norme edilizie, urbanistiche, comprese quelle di tutela dall'impatto acustico, igienico-sanitarie, alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali, nonché di tutte le norme di settore che disciplinano l'attività esercitata.

(1)(2)

3. Ai soggetti ammessi all'acquisto nei locali di cui al comma 1 deve essere rilasciata apposita tessera e i loro nominativi devono essere annotati in un apposito registro.

4. Il requisito del mancato accesso diretto dalla pubblica via è richiesto solo per i locali operanti successivamente al 31 dicembre 1998.

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Comma 2 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 5/2023

Art. 22

(Distribuzione automatica)

1. La vendita al dettaglio a mezzo di apparecchi automatici, nel caso in cui non sia effettuata direttamente dall'esercente all'interno dell'esercizio di vendita o nelle sue immediate adiacenze, è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività.

(3)

2. Nella segnalazione certificata di inizio attività devono essere dichiarati la sussistenza per il richiedente dei requisiti di cui all'articolo 5, il settore merceologico e l'ubicazione dell'impresa.

(1)(4)

2 bis. L'installazione dei distributori automatici su area pubblica è soggetta all'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

(2)

3. La vendita al dettaglio mediante apparecchi automatici in apposito locale a essa adibito in modo esclusivo è considerata come apertura di un esercizio di vendita al dettaglio ed è soggetta alle norme di cui agli articoli 11, 12 e 13.

4. La vendita di alimenti e bevande a mezzo apparecchi automatici deve essere esercitata in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria.

5. La vendita al dettaglio a mezzo di apparecchi automatici esercitata dalle farmacie deve riguardare esclusivamente i generi speciali compresi nella specifica tabella di cui all'allegato A, con esclusione dei medicinali, e deve essere effettuata esclusivamente all'interno della farmacia o nelle sue immediate adiacenze.

Note:

Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 13/2008

Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 13/2008

Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Parole sostituite al comma 2 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Art. 23

(Vendita per corrispondenza o altri sistemi di comunicazione)

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, inclusa la vendita per corrispondenza su catalogo, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività al Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

(1)(2)

2. Alle vendite di cui al comma 1 si applica l'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e successive modifiche.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 15/2012

Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Art. 24

(Vendita diretta al domicilio dei consumatori o mediante contratti negoziati fuori dai locali commerciali)

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività al Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

(1)(2)

2. Alle vendite di cui al comma 1 si applica l'articolo 19 del decreto legislativo 114/1998, e successive modifiche.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 15/2012

Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Art. 24 bis

(Commercio elettronico)

(1)

1. Le attività di vendita di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f bis), possono essere svolte liberamente dagli esercizi di vendita di cui agli articoli 11, 12 e 13 della presente legge.

(2)

2. La Regione valorizza lo sviluppo del commercio elettronico con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, anche in forma aggregata, ai fini della realizzazione di programmi d'intervento nel settore del commercio elettronico.

3. Ai fini della protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza si applica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e del decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE).

Note:

Articolo aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 5/2023

Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 13/2023

Art. 24 ter

(Forme speciali di vendita senza comunicazione)

(1)

1. La vendita di cui agli articoli 11, 12 e 13, se effettuata mediante le forme speciali di vendita di cui agli articoli 22, 23, 24 e 24 bis e praticata dall'esercente all'interno dell'esercizio di vendita, non è soggetta alla presentazione di nuova segnalazione certificata di inizio attività, se richiesta, o comunque altra forma di comunicazione.

Note:

Articolo aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 5/2023

Art. 25

(Esercizi che effettuano la vendita a soggetti diversi dal consumatore finale)

1. Gli esercizi commerciali all'ingrosso, inclusi i <<cash and carry>> e le tipologie similari, svolgono la loro attività di vendita esclusivamente nei confronti di commercianti, di comunità, di utilizzatori professionali e di grandi consumatori.

2. La limitazione di cui al comma 1 deve essere esposta in forma visibile all'ingresso degli esercizi ed esplicitata in tutte le informazioni promozionali e pubblicitarie.

Art. 26

( ABROGATO )

(3)

Note:

Parole sostituite al comma 4 da art. 11, comma 5, lettera b), L. R. 16/2010

Parole sostituite al comma 5 da art. 11, comma 5, lettera c), L. R. 16/2010

Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 23/2014

Art. 27

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

CAPO IV

Orari

Art. 28

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

Art. 29

(Giornate di chiusura degli esercizi)

(11)(12)(13)

1. L'esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa è svolto senza limiti relativamente alle giornate di apertura e chiusura, a eccezione dell'obbligo di chiusura nelle seguenti giornate festive: 1 gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 25 e 26 dicembre.

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 8, comma 1, L. R. 7/2007

Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 2, L. R. 7/2007

Comma 3 ter aggiunto da art. 8, comma 2, L. R. 7/2007

Comma 3 quater aggiunto da art. 8, comma 2, L. R. 7/2007

Parole aggiunte al comma 8 da art. 8, comma 3, L. R. 7/2007

Parole aggiunte al comma 9 da art. 8, comma 4, L. R. 7/2007

Comma 10 sostituito da art. 8, comma 5, L. R. 7/2007

Comma 11 bis aggiunto da art. 8, comma 6, L. R. 7/2007

Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 16, comma 1, L. R. 7/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 32, comma 1, L. R. 13/2008

10  Derogata la disciplina del comma 8 da art. 16, comma 1, L. R. 7/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 32, comma 1, L. R. 13/2008

11  Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 13/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dall'art. 31 della medesima L.R. 13/2008.

12  Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 ottobre 2016, come disposto all'art. 1, comma 2, della medesima L.R. 4/2016.

13  Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 98 dell'11/4/2017 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 20 del 17/5/2017), l'illegittimità costituzionale del presente articolo, come modificato dall'art. 1 della L.R. 4/2016.

Art. 29 bis

(Ambito di applicazione dell'articolo 29)

(1)(3)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 29 trovano applicazione anche nei confronti di ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un centro commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet.

2.

( ABROGATO )

(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 2, comma 47, lettera a), L. R. 12/2010

Comma 2 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 4/2016

Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 98 dell'11/4/2017 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 20 del 17/5/2017), in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 30

(Deroghe per le località a prevalente economia turistica)

(1)(13)

1. Nei comuni classificati come località a prevalente economia turistica, gli esercenti determinano liberamente le giornate di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 29.

(4)(7)

2.

( ABROGATO )

(2)(5)

3. Le località a prevalente economia turistica sono individuate nei comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro. Con deliberazione della Giunta regionale, su domanda del Comune interessato, possono essere individuate ulteriori località a prevalente economia turistica, anche sulla base delle rilevazioni periodiche effettuate da PromoTurismoFVG. Possono ottenere tale qualificazione i Comuni, o particolari zone degli stessi, in cui si registra un rilevante afflusso turistico stagionale od occasionale correlato a particolari eventi ricorrenti di rilevante attrattività.

(3)(6)(8)

3 bis. Con regolamento regionale sono stabiliti il procedimento per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 e il numero massimo di giornate in cui può essere disposta la deroga ai sensi del comma 3, tenuto anche conto della specificità degli eventi rilevanti e della diversa attrattività turistica connessa alle peculiari caratteristiche dei territori.

(9)

3 ter. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale, qualora diffuse esigenze organizzative dei Comuni ne attestino l'opportunità, può disporre per l'intero territorio regionale la sospensione dell'efficacia dell'articolo 29 per tutte o parte delle giornate ivi previste.

(10)

3 quater. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 3 bis la Giunta regionale individua le località a prevalente economia turistica su domanda dei Comuni interessati e sulla base della documentazione presentata dagli stessi attestante la fruizione turistica dei territori.

(11)

3 quinquies. Sono fatti salvi i provvedimenti di deroga già adottati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 19 (Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio).

(12)

Note:

Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 13/2008

Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 2, comma 47, lettera b), L. R. 12/2010

Vedi anche quanto disposto dall'art. 40, comma 4, L. R. 12/2002 nel testo modificato da art. 43, comma 1, L. R. 7/2011

Comma 1 sostituito da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016

Comma 2 abrogato da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016

Parole aggiunte al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016

Parole aggiunte al comma 1 da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

Comma 3 sostituito da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016

Comma 3 bis aggiunto da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016

10  Comma 3 ter aggiunto da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016

11  Comma 3 quater aggiunto da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016

12  Comma 3 quinquies aggiunto da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016

13  Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 98 dell'11/4/2017 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 20 del 17/5/2017), l'illegittimità costituzionale del presente articolo, come modificato dall'art. 3 della L.R. 4/2016 e successivamente dall'art. 14 della L.R. 19/2016.

Art. 30 bis

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 7/2007

Articolo abrogato da art. 6, comma 1, L. R. 13/2008

Art. 31

(Esclusioni)

1. La disciplina di cui al presente capo non si applica alle seguenti categorie di esercizi:

a) le farmacie;

b) le rivendite di generi di monopolio;

c) gli esercizi interni alle strutture ricettive;

d) gli esercizi commerciali situati nelle aree di servizio lungo le autostrade e nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali;

e) i punti vendita della stampa quotidiana e periodica;

f) gli esercizi commerciali che vendono prevalentemente mobili e articoli di arredamento;

g) gli esercizi commerciali che vendono prevalentemente libri;

h) gli impianti di distribuzione carburante;

i) le imprese artigiane o industriali non rientranti nell'articolo 28, comma 1, quando esercitano l'attività di vendita dei propri prodotti nei locali di produzione o in locali a questi adiacenti;

j) gli esercizi commerciali che vendono autoveicoli in occasione di campagne dimostrative promosse direttamente dalle case produttrici;

k) le rivendite di fiori.

2. Si considerano prevalenti le attività esercitate su oltre metà della superficie di vendita o riguardanti oltre la metà del volume d'affari. La prevalenza viene accertata dal Comune.

CAPO V

Pubblicità degli orari, dei prezzi e vendite straordinarie

Art. 32

(Pubblicità dei prezzi)

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio, ovunque collocati, devono indicare in modo ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante la collocazione di un cartello o di altre modalità idonee allo scopo. Il prezzo dei gioielli, degli oggetti d'arte e di antiquariato e degli altri prodotti di notevole valore economico può essere esposto solo all'interno dell'esercizio.

2. Qualora prodotti identici dello stesso valore siano esposti insieme, è sufficiente l'uso di un unico cartello; negli esercizi commerciali, organizzati con il sistema di vendita del libero servizio, l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque offerte al pubblico.

3. I prodotti dei quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso con caratteri ben leggibili sulla confezione, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.

4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 trovano applicazione anche con riferimento ai prodotti appartenenti ai generi speciali.

5 bis. La temporanea mancanza di indicazione del prezzo, motivata da allestimento di vetrine, è ammessa esclusivamente nel caso in cui l'allestimento della vetrina, anche in un momento di chiusura dell'esercizio o di momentanea sospensione dell'attività con chiusura della porta di ingresso, sia effettivamente in corso e ciò sia comprovato dalla presenza di personale intento a tale operazione.

(1)

Note:

Comma 5 bis aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 4/2016

Art. 32 bis

(Pubblicità degli orari)

(1)

1. L'effettivo orario di apertura e chiusura dell'esercizio commerciale deve essere pubblicizzato in maniera visibile, anche all'esterno, presso i locali dell'esercizio, ed è comunque liberamente modificabile in relazione alle esigenze contingenti, senza ulteriori obblighi di comunicazione o pubblicizzazione.

Note:

Articolo aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 5/2023

Art. 33

( ABROGATO )

(4)

Note:

Parole sostituite al comma 13 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Comma 2 sostituito da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

Comma 8 sostituito da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016

Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

Art. 34

(Disciplina delle vendite di fine stagione - saldi)

(1)(9)

1. Le vendite di fine stagione, denominate anche saldi, riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento, qualora non vengano venduti entro un certo periodo di tempo.

2. I periodi in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione invernale ed estiva, con riferimento ai prodotti di carattere stagionale o di moda, che non vengono venduti entro un certo periodo di tempo, sono così stabiliti in via generale:

a) vendite di fine stagione invernale: dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania e fino al 31 marzo; quando il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincide con il lunedì, l'inizio dei saldi è anticipato al sabato;

b) vendite di fine stagione estiva: dal primo sabato di luglio al 30 settembre.

(2)(3)(4)(5)(6)(7)

2 bis. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio, i periodi di cui al comma 2 possono essere modificati per specifiche esigenze correlate al periodo stagionale.

(8)

3. La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve esplicitamente contenere l'indicazione della natura di detta vendita, la data di inizio e la sua durata.

4.

( ABROGATO )

(10)

Note:

Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 13/2008

Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 1, comma 1, L. R. 1/2009

Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 1, comma 2, L. R. 1/2009

Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 4, comma 4, L. R. 18/2011

Derogata la disciplina della lettera a) del comma 2 da art. 2, comma 93, L. R. 27/2014

Comma 2 sostituito da art. 30, comma 1, L. R. 26/2015

Comma 2 sostituito da art. 1, comma 3, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 3, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

10  Comma 4 abrogato da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023

Art. 35

(Disciplina delle vendite promozionali e di liquidazione)

(1)(4)

1. Le vendite promozionali caratterizzate da sconti o ribassi diretti a rappresentare al consumatore la convenienza dell'acquisto sono effettuate per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo determinati a facoltà dell'esercente e pubblicizzati nei locali dell'esercizio o nei suoi pressi.

2. Le vendite di liquidazione sono effettuate al fine di vendere in breve tempo le merci, presentando al consumatore l'acquisto come occasione particolarmente favorevole, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento di sede dell'azienda, trasformazione o rinnovo dei locali, trasformazione o rinnovo delle attrezzature.

Note:

Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 7/2007

Comma 2 abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 13/2008

Comma 3 abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 13/2008

Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 5/2023

Art. 36

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

Art. 37

(Disposizioni comuni alle vendite straordinarie)

1. La pubblicità relativa alle vendite, disciplinate agli articoli 34 e 35, deve essere presentata graficamente in modo non ingannevole per il consumatore e contenere un'informazione veritiera per quanto attiene sia la composizione merceologica, sia la qualità delle merci vendute, nonché gli sconti o ribassi praticati.

(3)

1 bis. È obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente, lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione e il prezzo finale.

(4)

2.

( ABROGATO )

(1)

3. Nelle vendite regolate agli articoli 34 e 35, le merci offerte devono essere presentate in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Ove una tale separazione non sia possibile la vendita ordinaria dev'essere sospesa.

(5)

4. Nel caso che per una stessa tipologia merceologica vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale tipologia, è fatto obbligo di indicare nel materiale pubblicitario ed espositivo tutti i prezzi con lo stesso rilievo tipografico e visivo.

5. Nel caso venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella tipologia reclamizzata.

6. È fatto obbligo di praticare nei confronti del consumatore i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.

7. È fatto obbligo di esporre un cartello indicante la dicitura <<vetrina in allestimento>> per il tempo necessario a sostituire i prezzi praticati ordinariamente con i prezzi dei prodotti in vendita alle condizioni di sconto o ribasso.

8. L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di vendita deve essere portato a conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili dall'esterno del locale di vendita; gli organi di vigilanza hanno facoltà di controllo sull'effettivo esaurimento delle scorte.

9.

( ABROGATO )

(2)

10. Gli organi di vigilanza del Comune, muniti dell'apposita tessera di riconoscimento, hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare i relativi controlli.

Note:

Comma 2 abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 13/2008

Comma 9 abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 13/2008

Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

Comma 1 bis aggiunto da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023

Parole soppresse al comma 3 da art. 17, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023

CAPO VI

Variazioni soggettive e oggettive del titolo

Art. 38

(Sospensione e cessazione dell'attività)

1. La sospensione dell'attività degli esercizi di vendita al dettaglio di vicinato, di media e grande struttura, qualora debba protrarsi per più di trenta giorni, è comunicata dagli operatori commerciali al Comune almeno dieci giorni prima del suo inizio.

2. La sospensione di cui al comma 1 non può superare i dodici mesi. Superato tale termine, l'operatore comunica preventivamente al Comune anche più di una volta la sospensione dell'attività per periodi non superiori a dodici mesi, fino ad un massimo di tre anni.

(3)

3. La cessazione dell'attività degli esercizi di vendita, di cui al comma 1, dev'essere comunicata dall'esercente al Comune entro i trenta giorni successivi a quelli in cui si è verificata.

4. In caso di cessazione conseguente a cessione dell'esercizio, il cessionario deve darne comunicazione al Comune nei termini di cui al comma 3, solo qualora la comunicazione, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, venga presentata successivamente.

(2)(4)

4 bis. Nel caso in cui la comunicazione di cessazione dell'attività non pervenga al Comune competente, questi può dichiarare cessata l'attività acquisendo la visura camerale attestante la comunicazione di cessazione dell'attività effettuata dall'operatore cessante.

(5)

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle chiusure stagionali delle attività commerciali nelle località a prevalente economia turistica.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 5 da art. 10, comma 1, L. R. 13/2008

Parole sostituite al comma 4 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

Parole sostituite al comma 4 da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023

Comma 4 bis aggiunto da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023

Art. 39

(Subingresso)

(6)

1. Il subingresso nella proprietà o nella gestione dell'attività degli esercizi commerciali di cui agli articoli 11, 12 e 13 per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto a previa comunicazione al Comune in cui ha sede l'esercizio e non implica il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività, sempre che intervenga l'effettivo trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

2. La comunicazione deve essere presentata entro il termine di dodici mesi, decorrente dalla data del trasferimento dell'azienda, o, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena l'applicazione di quanto disposto all'articolo 80, commi 7, lettera b), e 9.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro il termine di cui al comma 2. L'erede o il donatario, qualora privi dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività, possono anche trasferire in gestione l'azienda a un terzo soggetto.

4. Il subentrante per causa di morte ha la facoltà di continuare l'attività del dante causa provvisoriamente e improrogabilmente per dodici mesi, fermo restando quanto prescritto ai commi 2 e 3.

5. Nel caso delle forme speciali di vendita di cui agli articoli 22, 23 e 24 è effettuata la comunicazione di subingresso ai sensi dei commi precedenti.

Note:

Parole sostituite al comma 3 da art. 58, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

Comma 4 sostituito da art. 58, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Parole sostituite al comma 2 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Parole sostituite al comma 5 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 5/2023