Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024
Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.
Art. 31
(Esclusioni)
1. La disciplina di cui al presente capo non si applica alle seguenti categorie di esercizi:
a) le farmacie;
b) le rivendite di generi di monopolio;
c) gli esercizi interni alle strutture ricettive;
d) gli esercizi commerciali situati nelle aree di servizio lungo le autostrade e nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali;
e) i punti vendita della stampa quotidiana e periodica;
f) gli esercizi commerciali che vendono prevalentemente mobili e articoli di arredamento;
g) gli esercizi commerciali che vendono prevalentemente libri;
h) gli impianti di distribuzione carburante;
i) le imprese artigiane o industriali non rientranti nell'articolo 28, comma 1, quando esercitano l'attività di vendita dei propri prodotti nei locali di produzione o in locali a questi adiacenti;
j) gli esercizi commerciali che vendono autoveicoli in occasione di campagne dimostrative promosse direttamente dalle case produttrici;
k) le rivendite di fiori.
2. Si considerano prevalenti le attività esercitate su oltre metà della superficie di vendita o riguardanti oltre la metà del volume d'affari. La prevalenza viene accertata dal Comune.