Legge regionale 05 dicembre 2005, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.
CAPO III
 Interventi di sostegno
Art. 94

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 13, L. R. 17/2008
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 48, lettera f), L. R. 11/2009
3 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
Art. 95

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12 bis, comma 2, L. R. 4/2005
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 13/2008
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 25, comma 2, L. R. 13/2008
4 Parole soppresse al comma 5 da art. 25, comma 3, L. R. 13/2008
5 Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 75, L. R. 17/2008
6 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 47, L. R. 24/2009
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 68, lettera d), L. R. 24/2009
8 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
9 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
10 Ai sensi dell'art. 33, c. 2, della L.R. 19/2016 resta confermata l'abrogazione degli articoli 95, 96 e dei commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 dell'art. 98 della L.R. 29/2005.
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 11, L. R. 12/2018 . Si vedano le disposizioni transitorie dell'art. 8, commi 12 e 14 della L.R. 12/2018.
Art. 96

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12 bis, comma 2, L. R. 4/2005
2 Parole soppresse al comma 4 da art. 26, comma 1, L. R. 13/2008
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 25, L. R. 11/2009
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 27, L. R. 11/2009
5 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 47, L. R. 24/2009
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 68, lettera d), L. R. 24/2009
7 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
8 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
9 Ai sensi dell'art. 33, c. 2, della L.R. 19/2016 resta confermata l'abrogazione degli articoli 95, 96 e dei commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 dell'art. 98 della L.R. 29/2005.
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 11, L. R. 12/2018 . Si vedano le disposizioni transitorie dell'art. 8, commi 12 e 14 della L.R. 12/2018.
Art. 97

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
2 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
Art. 98
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA, per assicurare al Comitato di gestione, di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2/2012 in relazione alle sue attribuzioni concernenti la gestione del Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi, un adeguato supporto tecnico e organizzativo nello svolgimento dei compiti d'istituto.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 41 bis, comma 1, L. R. 4/2005
2 Parole sostituite al comma 6 da art. 13, comma 1, L. R. 7/2007
3 Comma 6 bis aggiunto da art. 13, comma 2, L. R. 7/2007
4 Parole sostituite alla lettera c) del comma 6 da art. 27, comma 1, L. R. 13/2008
5 Parole soppresse al comma 11 da art. 27, comma 2, L. R. 13/2008
6 Parole sostituite al comma 13 da art. 27, comma 3, L. R. 13/2008
7 Comma 16 sostituito da art. 27, comma 4, L. R. 13/2008
8 Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 14, comma 28, L. R. 11/2009
9 Comma 3 bis aggiunto da art. 14, comma 29, L. R. 11/2009
10 Comma 3 ter aggiunto da art. 14, comma 29, L. R. 11/2009
11 Comma 3 .1 aggiunto da art. 2, comma 46, lettera a), L. R. 24/2009
12 Comma 3 .2 aggiunto da art. 2, comma 46, lettera a), L. R. 24/2009
13 Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 46, lettera b), L. R. 24/2009
14 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 2, comma 63, L. R. 24/2009
15 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 13, comma 5, lettera a), L. R. 2/2012
16 Parole sostituite al comma 12 da art. 13, comma 5, lettera b), L. R. 2/2012
17 Parole aggiunte al comma 14 da art. 13, comma 5, lettera c), L. R. 2/2012
18 Comma 1 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
19 Comma 2 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
20 Comma 3 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
21 Comma 3 .1 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
22 Comma 3 .2 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
23 Comma 3 bis abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
24 Comma 3 ter abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
25 Comma 4 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
26 Comma 5 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
27 Comma 6 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
28 Comma 6 bis abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
29 Comma 7 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
30 Comma 8 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
31 Comma 9 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
32 Comma 10 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
33 Comma 11 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
34 Comma 13 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
35 Comma 15 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
36 Vedi la disciplina transitoria del comma 3 bis, stabilita da art. 2, comma 14 bis, L. R. 6/2013
37 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
38 Ai sensi dell'art. 33, c. 2, della L.R. 19/2016 resta confermata l'abrogazione degli articoli 95, 96 e dei commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 dell'art. 98 della L.R. 29/2005.
39 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, c. 25 della L.R. 13/2021, l'Amministrazione regionale continua ad applicare fino all'1/7/2022 le disposizioni di cui ai commi 12, 14 e 16 del presente articolo.
40 I termini di cui all'art. 55, c. 6, L.R. 3/2021 possono essere prorogati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022.
41 In riferimento all'applicazione delle disposizioni dei commi 12, 14 e 16 del presente articolo, il termine dell'1/7/2022 è prorogato all'1/1/2023, come disposto dalle DGR 926/2022 e DGR 873/2022.
42 In riferimento all'applicazione delle disposizioni dei commi 12, 14 e 16 del presente articolo, il termine dell'1/1/2023 è prorogato all'1/3/2023, come disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022, modificato dall'art. 2, c. 12, L.R. 22/2022.
Art. 99

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016
Art. 100
1. Al fine di promuovere e sostenere le micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, anche associate tra loro, i consorzi di imprese, nonché i centri commerciali naturali e di concorrere in particolare alla riqualificazione delle attività del terziario nei centri urbani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per:
a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione nonché acquisto di arredi, attrezzature e strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica e per il commercio elettronico, e di sistemi di videosorveglianza e sicurezza innovativi, nonché per l'accrescimento dell'efficienza energetica;
b) adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento;
c) acquisizione di strumenti, programmi e servizi per la creazione e per la diffusione e la promozione del commercio elettronico;
d) consulenze concernenti l'innovazione, la sostenibilità ambientale e l'efficientamento energetico, la qualità e le analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche;
e) partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere e attività di promozione;
f) investimenti per corsi di formazione, al netto delle eventuali spese di trasferta, del personale destinato alla gestione, manutenzione, controllo dei siti orientati al commercio elettronico;
g) acquisto di automezzi;
h)   ( ABROGATA )
i)   ( ABROGATA )
j) successione d'impresa tra l'imprenditore della microimpresa e un socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno due anni al momento della successione.
2. Le iniziative di cui al comma 1, lettere da a) a h), sono incentivate nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile.
3. Le iniziative di cui al comma 1, lettera a), poste in essere da imprese esercenti l'attività di rivendita di generi di monopolio sono incentivate nella misura massima del 65 per cento della spesa ammissibile.
5. Le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi di cui al comma 1 sono delegate al CATT FVG ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera a).
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 98, L. R. 1/2007
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 20, L. R. 27/2012
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 22, comma 1, L. R. 19/2015
4 Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
5 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 11, L. R. 14/2016
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 58, L. R. 31/2017
7 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 30, L. R. 45/2017
8 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 1, comma 70, L. R. 14/2018
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 46, comma 4, L. R. 6/2019
10 Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 45, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
11 Parole soppresse alla lettera g) del comma 1 da art. 45, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023
12 Lettera h) del comma 1 abrogata da art. 45, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023
13 Lettera i) del comma 1 abrogata da art. 45, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023
14 Parole sostituite al comma 4 da art. 45, comma 1, lettera d), L. R. 5/2023
15 Parole soppresse al comma 7 da art. 45, comma 1, lettera e), L. R. 5/2023
16 Comma 6 sostituito da art. 45, comma 1, lettera f), L. R. 5/2023
Art. 101
2. L'istruttoria, l'assegnazione e la liquidazione dei contributi sono effettuate dal CATT FVG in conformità alle disposizioni regolamentari e alle direttive impartite dalla Regione.
4. Il CATT FVG invia trimestralmente alla Direzione centrale competente in materia di commercio una relazione sull'utilizzazione dei fondi assegnati e presenta il rendiconto delle spese sostenute entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di assegnazione dei fondi, fermi restando i controlli a campione da parte della Direzione centrale competente in materia di commercio.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 4 da art. 7, comma 99, L. R. 1/2007
2 Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 49, L. R. 24/2009
3 Vedi la disciplina transitoria del comma 5 bis, stabilita da art. 2, comma 51, L. R. 24/2009
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 5, lettera g), L. R. 16/2010
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 5, lettera g), L. R. 16/2010
6 Parole sostituite al comma 5 da art. 11, comma 5, lettera g), L. R. 16/2010
7 Derogata la disciplina del comma 4 da art. 2, comma 20, L. R. 27/2012
8 Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
9 Comma 5 sostituito da art. 8, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 14/2017
10 Comma 5 bis aggiunto da art. 8, comma 1, lettera d), numero 2), L. R. 14/2017
11 Comma 1 sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 5/2023
Art. 103
 (Misure a sostegno dei mercati agroalimentari all'ingrosso)
1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire la riqualificazione dei mercati agroalimentari all'ingrosso, può promuovere interventi di trasferimento, mantenimento, adeguamento alle normative di sicurezza e innovazione o ampliamento del patrimonio strutturale esistente, mediante la concessione di contributi in conto capitale o in conto interessi.
2. Destinatari dei contributi di cui al comma 1 sono i soggetti gestori dei mercati agroalimentari all'ingrosso.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 42, L. R. 30/2007
2 Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 2, comma 48, lettera b), L. R. 11/2011
3 Comma 2 ter aggiunto da art. 2, comma 48, lettera c), L. R. 11/2011
Art. 104

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
Art. 105
 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, con scadenza triennale, informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nel perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1, comma 2, avuto riguardo agli obiettivi programmati e alle scelte di pianificazione effettuate, in termini di effetti prodotti dagli interventi realizzati sul sistema socio-economico regionale.
3. La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 71, comma 1, L. R. 26/2012
2 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
3 Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016
4 Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016
5 Parole soppresse alla lettera d) del comma 2 da art. 28, comma 1, lettera d), L. R. 19/2016
6 Parole soppresse alla lettera e) del comma 2 da art. 28, comma 1, lettera e), L. R. 19/2016
7 Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 28, comma 1, lettera f), L. R. 19/2016
8 Lettera g) del comma 2 abrogata da art. 28, comma 1, lettera g), L. R. 19/2016
9 Lettera h) del comma 2 sostituita da art. 28, comma 1, lettera h), L. R. 19/2016
10 Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 47, comma 1, L. R. 5/2023