Legge regionale 05 dicembre 2005, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.
CAPO VI
 Variazioni soggettive e oggettive del titolo
Art. 38
 (Sospensione e cessazione dell'attività)
1. La sospensione dell'attività degli esercizi di vendita al dettaglio di vicinato, di media e grande struttura, qualora debba protrarsi per più di trenta giorni, è comunicata dagli operatori commerciali al Comune almeno dieci giorni prima del suo inizio.
3. La cessazione dell'attività degli esercizi di vendita, di cui al comma 1, dev'essere comunicata dall'esercente al Comune entro i trenta giorni successivi a quelli in cui si è verificata.
Note:
1 Parole sostituite al comma 5 da art. 10, comma 1, L. R. 13/2008
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
3 Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023
5 Comma 4 bis aggiunto da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023
Art. 39
1. Il subingresso nella proprietà o nella gestione dell'attività degli esercizi commerciali di cui agli articoli 11, 12 e 13 per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto a previa comunicazione al Comune in cui ha sede l'esercizio e non implica il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività, sempre che intervenga l'effettivo trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.
2. La comunicazione deve essere presentata entro il termine di dodici mesi, decorrente dalla data del trasferimento dell'azienda, o, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena l'applicazione di quanto disposto all'articolo 80, commi 7, lettera b), e 9.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro il termine di cui al comma 2. L'erede o il donatario, qualora privi dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività, possono anche trasferire in gestione l'azienda a un terzo soggetto.
4. Il subentrante per causa di morte ha la facoltà di continuare l'attività del dante causa provvisoriamente e improrogabilmente per dodici mesi, fermo restando quanto prescritto ai commi 2 e 3.
5. Nel caso delle forme speciali di vendita di cui agli articoli 22, 23 e 24 è effettuata la comunicazione di subingresso ai sensi dei commi precedenti.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 58, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Comma 4 sostituito da art. 58, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
5 Parole sostituite al comma 5 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
6 Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 5/2023