Legge regionale 05 dicembre 2005, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.
Art. 81
 (Sanzioni amministrative relative al commercio sulle aree pubbliche)
2 bis. Il verbale di contestazione dell'infrazione, nel caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa nel termine stabilito dal verbale medesimo, costituisce comunque titolo esecutivo per la confisca delle attrezzature e della merce.
4. Con il regolamento di cui all'articolo 43, comma 1, i Comuni possono ridurre l'ammontare delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo fino al 50 per cento nel minimo e nel massimo, ferma restando la sanzione della confisca nei casi previsti dalla presente legge.
6. In caso di recidiva il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 13/2008
2 Comma 1 sostituito da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
3 Comma 2 sostituito da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016
4 Comma 5 sostituito da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
6 Comma 6 bis aggiunto da art. 38, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023