Art. 78
(Pubblicità dei prezzi)
1. I prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione debbono essere resi noti al pubblico e alla clientela mediante appositi prospetti informativi esposti all'interno e comunque leggibili dall'esterno dei locali, con modalità facilmente comprensibili, anche per quanto concerne le voci aggiunte.
2. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio e ogni altra eventuale somma aggiuntiva.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 13/2008