Legge regionale 05 dicembre 2005, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attivitą commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.
Art. 69
2. Nella determinazione dei criteri e delle condizioni di cui al comma 1, i Comuni tengono conto dei consumi extra-domestici, della popolazione residente e fluttuante, dei flussi turistici e delle diverse caratteristiche del territorio, al fine di un corretto ed equilibrato assetto del medesimo, correlato a uno sviluppo urbanistico-edilizio coerente con un'allocazione razionale di nuovi insediamenti, per assicurare la migliore funzionalitą produttiva del servizio di somministrazione di alimenti e bevande e il perseguimento delle finalitą di cui all'articolo 1.
4. I Comuni disciplinano le procedure di consultazione ai fini della determinazione dei criteri e delle condizioni di cui ai commi 1 e 2.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 13/2008
2 Comma 1 sostituito da art. 64, comma 1, L. R. 26/2012
3 Lettera a) del comma 3 abrogata da art. 31, comma 1, L. R. 5/2023
4 Lettera b) del comma 3 abrogata da art. 31, comma 1, L. R. 5/2023