Art. 51
1. I Comuni stabiliscono i giorni e la fascia temporale di durata giornaliera dei mercati e delle fiere.
2. Nei limiti di quanto disposto dall'articolo 43, commi 2 e 3, i Comuni adeguano la durata temporale della sosta nello stesso punto per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 29, comma 1, L. R. 4/2016
2 Articolo sostituito da art. 26, comma 1, L. R. 5/2023