Art. 5
(Requisiti morali e professionali)
1. Ai fini della tutela del consumatore, l'esercizio, in qualsiasi forma, dell'attivitā commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande, č consentito solo a chi sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
4. La verifica dei requisiti soggettivi relativi alle attivitā di commercio all'ingrosso č di competenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cui va comunicata l'iscrizione ai fini dell'esercizio dell'attivitā all'ingrosso.
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 7/2007
2Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 1, L. R. 4/2016
3Parole aggiunte al comma 4 da art. 17, comma 2, L. R. 4/2016