Legge regionale 05 dicembre 2005, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.
Art. 43
1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal regolamento del Comune nel cui territorio viene esercitato.
3. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di ordine pubblico, viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, relativamente sia all'attività svolta in forma itinerante, sia alla localizzazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere, fermo restando che i Comuni non possono stabilire limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o sulle aree pubbliche.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016
4 Comma 3 bis aggiunto da art. 24, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016
5 Comma 3 ter aggiunto da art. 24, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016
6 Comma 3 quater aggiunto da art. 24, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016
7 Comma 3 quinquies aggiunto da art. 24, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016
8 Comma 5 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016
9 Comma 4 sostituito da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
10 Comma 4 bis aggiunto da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023