Art. 38
(Sospensione e cessazione dell'attività)
1. La sospensione dell'attività degli esercizi di vendita al dettaglio di vicinato, di media e grande struttura, qualora debba protrarsi per più di trenta giorni, è comunicata dagli operatori commerciali al Comune almeno dieci giorni prima del suo inizio.
2. La sospensione di cui al comma 1 non può superare i dodici mesi. Superato tale termine, l'operatore comunica preventivamente al Comune anche più di una volta la sospensione dell'attività per periodi non superiori a dodici mesi, fino ad un massimo di tre anni.
3. La cessazione dell'attività degli esercizi di vendita, di cui al comma 1, dev'essere comunicata dall'esercente al Comune entro i trenta giorni successivi a quelli in cui si è verificata.
4. In caso di cessazione conseguente a cessione dell'esercizio, il cessionario deve darne comunicazione al Comune nei termini di cui al comma 3, solo qualora la comunicazione, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, venga presentata successivamente.
4 bis. Nel caso in cui la comunicazione di cessazione dell'attività non pervenga al Comune competente, questi può dichiarare cessata l'attività acquisendo la visura camerale attestante la comunicazione di cessazione dell'attività effettuata dall'operatore cessante.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle chiusure stagionali delle attività commerciali nelle località a prevalente economia turistica.
Note:
1 Parole sostituite al comma 5 da art. 10, comma 1, L. R. 13/2008
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
3 Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023
5 Comma 4 bis aggiunto da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023