Legge regionale 05 dicembre 2005, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.
Art. 34
1. Le vendite di fine stagione, denominate anche saldi, riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento, qualora non vengano venduti entro un certo periodo di tempo.
3. La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve esplicitamente contenere l'indicazione della natura di detta vendita, la data di inizio e la sua durata.
Note:
1Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 13/2008
2Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 1, comma 1, L. R. 1/2009
3Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 1, comma 2, L. R. 1/2009
4Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 4, comma 4, L. R. 18/2011
5Derogata la disciplina della lettera a) del comma 2 da art. 2, comma 93, L. R. 27/2014
6Comma 2 sostituito da art. 30, comma 1, L. R. 26/2015
7Comma 2 sostituito da art. 1, comma 3, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 3, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
9Rubrica dell'articolo sostituita da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
10Comma 4 abrogato da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023