2. La vendita dei farmaci di cui all'
articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall'
articolo 1 della legge 248/2006, avviene secondo le modalità dell'articolo 2, comma 1, lettera w), fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'
articolo 5, comma 2, del decreto legge 223/2006 solo in capo al farmacista e i requisiti di cui all'articolo 7 della presente legge solo in capo al titolare. La mancata comunicazione comporta la sanzione di cui all'articolo 80, comma 2, quarto periodo.