Art. 29 bis
(Ambito di applicazione dell'articolo 29)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 29 trovano applicazione anche nei confronti di ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un centro commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalitą organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 47, lettera a), L. R. 12/2010
2Comma 2 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 4/2016
3Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 98 dell'11/4/2017 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 20 del 17/5/2017), in via consequenziale, l'illegittimitą costituzionale del presente articolo.