Art. 22
(Distribuzione automatica)
1. La vendita al dettaglio a mezzo di apparecchi automatici, nel caso in cui non sia effettuata direttamente dall'esercente all'interno dell'esercizio di vendita o nelle sue immediate adiacenze, č soggetta alla segnalazione certificata di inizio attivitā.
2. Nella segnalazione certificata di inizio attivitā devono essere dichiarati la sussistenza per il richiedente dei requisiti di cui all'articolo 5, il settore merceologico e l'ubicazione dell'impresa.
2 bis. L'installazione dei distributori automatici su area pubblica č soggetta all'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
3. La vendita al dettaglio mediante apparecchi automatici in apposito locale a essa adibito in modo esclusivo č considerata come apertura di un esercizio di vendita al dettaglio ed č soggetta alle norme di cui agli articoli 11, 12 e 13.
4. La vendita di alimenti e bevande a mezzo apparecchi automatici deve essere esercitata in conformitā alla vigente normativa igienico-sanitaria.
5. La vendita al dettaglio a mezzo di apparecchi automatici esercitata dalle farmacie deve riguardare esclusivamente i generi speciali compresi nella specifica tabella di cui all'allegato A, con esclusione dei medicinali, e deve essere effettuata esclusivamente all'interno della farmacia o nelle sue immediate adiacenze.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 13/2008
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 13/2008
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016