Legge regionale 05 dicembre 2005, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.
Art. 110
 (Disposizioni transitorie)
1. Il titolare di più autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), della legge 287/1991 relative allo stesso esercizio ha diritto, sussistendone le condizioni, di attivare in altri locali o cedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le aziende della medesima tipologia. Decorso inutilmente tale termine, le autorizzazioni riguardanti la medesima azienda si intendono riunite in un unico titolo e i Comuni provvedono ad aggiornare il provvedimento esistente.
2. Le prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, in materia di aree da riservare a parcheggi in edifici preesistenti e già con destinazione d'uso commerciale alla data del 18 giugno 2003, così come definita agli articoli 73 e 74 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale e urbanistica), e successive modifiche, non trovano applicazione. Qualora gli edifici, comunque preesistenti alla data del 18 giugno 2003, siano localizzati all'interno del centro storico, così come definito dagli strumenti urbanistici comunali, la destinazione d'uso commerciale può anche essere successiva a tale data.
3. Ai Comuni che hanno adottato i Piani di settore, prima dell'entrata in vigore della presente legge, è consentito apportare le necessarie modifiche affinché possano essere utilizzate le superfici di vendita degli esercizi compresi tra i metri quadrati 801 e i metri quadrati 1.500. Le superfici sono riconosciute in aggiunta al contingente disponibile calcolato secondo le modalità regolamentari della media distribuzione.
4. Nelle more del recepimento delle disposizioni della presente legge e della relativa normativa attuativa, le definizioni di cui all'articolo 2, qualora più favorevoli al richiedente, trovano immediata applicazione anche con riferimento ai criteri, ai Piani di settore o nelle varianti urbanistiche adottate o approvate dai Comuni.
5. Con l'entrata in vigore della presente legge, i Comuni possono concedere nuove autorizzazioni per esercizi di somministrazione ancora disponibili in base alla precedente normativa, attribuendo la tipologia unica prevista dalla presente legge.
6. I riferimenti normativi a tipologie di somministrazione di alimenti e bevande non previste dalla presente legge si applicano a quelle in tutto o in parte corrispondenti all'elenco di cui all'articolo 67, che le hanno in tutto o in parte sostituite.
8. Il Comitato di gestione costituito ai sensi dell'articolo 106 della legge regionale 13/1998 dura in carica fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina del Comitato costituito con le modalità e nella composizione previste all'articolo 98, comma 6, e comunque entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
9. Ai procedimenti amministrativi in corso all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme previgenti.
10. I promotori dell'iniziativa commerciale devono ottenere il nulla osta di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41 (Piano regionale del Commercio e prescrizioni urbanistiche), e successive modifiche, o l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 (Normativa organica del commercio in sede fissa), e successive modifiche, entro il termine di sei anni a decorrere dalla data del rilascio dell'autorizzazione alla variante urbanistica per l'insediamento della zona Hc.
11. Le autorizzazioni commerciali relative a insediamenti di grande struttura con superficie coperta complessiva superiore a metri quadrati 15.000, previste da varianti HC autorizzate, adottate e approvate prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono rilasciate nei limiti stabiliti dai Piani di settore comunali in conformità al Piano per la grande distribuzione. Tale disposizione si applica anche ai procedimenti di cui ai commi 9 e 10.
13. Ai procedimenti sanzionatori in corso all'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti solo se più favorevoli al soggetto sanzionato.
15. Nella fase transitoria intercorrente dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'adeguamento del regolamento di cui all'articolo 15, comma 3, nel caso di rilascio di autorizzazione preventiva per variante di zona urbanistica Hc, intervenuto anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione n. 0138/Pres., del 2003, le superfici incrementali totali per l'insediamento e l'ampliamento di grandi strutture di vendita, individuate dal Piano per la grande distribuzione approvato con deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2005, n. 781, possono essere ulteriormente incrementate dai Comuni nella predisposizione del Piano comunale di settore, attingendo, esclusivamente nell'ambito della loro capienza, alle disponibilità previste dagli obiettivi di presenza e sviluppo per le grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva inferiore a metri quadrati 15.000 stabiliti nel Piano di settore del commercio del corrispondente Comune. Le superfici incrementabili con tale attingimento non possono comunque eccedere i limiti indicati dall'autorizzazione preventiva urbanistica stessa.
16. Nel caso di rilascio di autorizzazione preventiva per variante di zona urbanistica Hc intervenuto successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione n. 0138/Pres., del 2003, anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 12 novembre 2004, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 8/1999 concernenti il Piano per la grande distribuzione), e in concomitanza con il caso in cui le superfici incrementali di sviluppo previste dal Piano per la grande distribuzione approvato con deliberazione della Giunta regionale 781/2005 risultino, per settore merceologico, di consistenza maggiore della disponibilità teorica massima ottenibile con l'applicazione delle metodologie di calcolo di cui all'Allegato A2 e, pertanto, non risultino attingibili disponibilità di superfici di vendita dal Piano comunale di settore, le modalità dell'ampliamento di cui all'articolo 10, comma 9, del decreto del Presidente della Regione 0138/Pres., come modificato dal decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2005, n. 0140/Pres., saranno determinate dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 3, della presente legge.
17. Fino all'approvazione dei regolamenti e dei Piani previsti dalla presente legge, continuano ad applicarsi gli atti in vigore.
18. Fino all'approvazione dei regolamenti e dei Piani previsti dalla presente legge, continua ad applicarsi la disciplina contenuta negli articoli 2 e 6 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 (Finanziamenti per agevolare l'accesso al credito di imprese commerciali e del terziario, rapporti convenzionali con le banche, modificazioni a leggi agevolative nel settore del commercio, soppressione del Capo I della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36).
21. Al fine di consentire all'Amministrazione regionale di provvedere al riordino della normativa di settore, le concessioni dei beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e in scadenza entro il 31 dicembre 2006, indipendentemente dalla natura, dalla destinazione d'uso o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento dell'attività, sono da considerarsi prorogate di ventiquattro mesi.
22. Per le aree in concessione di cui al comma 21 sono sospese le procedure per il rilascio di nuove concessioni e continuano ad applicarsi le disposizioni di legge che disciplinano le cause di decadenza e di revoca delle concessioni in essere.
Note:
1 Comma 12 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 13/2008
2 Comma 16 bis aggiunto da art. 28, comma 2, L. R. 13/2008
3 Comma 20 bis aggiunto da art. 28, comma 3, L. R. 13/2008
4 Comma 20 ter aggiunto da art. 2, comma 29, L. R. 22/2010
5 Comma 20 quater aggiunto da art. 2, comma 29, L. R. 22/2010
6 Comma 20 bis .1 aggiunto da art. 76, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
7 Parole sostituite al comma 20 bis .1 da art. 3, comma 27, L. R. 18/2011